Inammissibile per difetto di interesse il ricorso avverso parifica con spese sospese (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 11 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione avverso la decisione di parifica del rendiconto regionale, il ricorso proposto dalla Regione è inammissibile per difetto di interesse attuale e concreto quando la Sezione regionale di controllo abbia sospeso il giudizio sulle partite di spesa oggetto di questione di legittimità costituzionale. Le censure relative al quantum della spesa autorizzata presuppongono logicamente la definizione dell’an della legittimità della norma istitutiva dell’emolumento, sicché l’interesse a ricorrere diviene attuale solo se venga esclusa in radice l’illegittimità costituzionale. Parimenti inammissibile è il motivo che censuri mere valutazioni contenute nella relazione allegata alla decisione, prive di autonoma efficacia lesiva perché non tradotte in statuizioni. L’art. 100 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 7 c.g.c., richiede un risultato utile e non conseguibile senza il processo.

Il Fatto

La Regione Campania ha impugnato, ai sensi dell’art. 123 c.g.c., la decisione con cui la Sezione regionale di controllo aveva parificato il rendiconto regionale per l’esercizio 2023, con esclusione del fondo crediti di dubbia esigibilità, e aveva sospeso il giudizio su alcuni capitoli di spesa.

Su tre gruppi di capitoli la Sezione aveva sollevato altrettante questioni di legittimità costituzionale, dubitando della disciplina regionale che prevede un emolumento omnicomprensivo per il personale degli uffici di diretta collaborazione. La Regione ha proposto ricorso deducendo due motivi: l’errata interpretazione dell’autorizzazione di spesa come riferita al triennio anziché a ciascuna annualità, e l’asserita possibilità di recuperare gli importi erogati attraverso le economie da mancate assunzioni.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite hanno anzitutto respinto l’eccezione di difetto di ius postulandi. La procura alle liti era stata sottoscritta dal Vicepresidente della Giunta in forza di delega di firma conferita dal Presidente: si tratta di mera delega di firma, che realizza un decentramento burocratico e non altera l’ordine delle competenze, restando l’atto riferibile all’organo delegante.

Nel merito preliminare, la Corte ha invece accolto l’eccezione di carenza di interesse. L’art. 100 cod. proc. civ., applicabile per il richiamo dell’art. 7 c.g.c., esige un interesse giuridicamente tutelabile, concreto e attuale, identificabile nella utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata.

Poiché sulle spese relative all’emolumento la Sezione regionale ha sospeso la decisione in attesa dell’incidente di costituzionalità, i motivi di gravame vertono su questioni che si pongono a valle del pronunciamento della Consulta. La questione sul quantum è solo ipotetica: un’eventuale declaratoria di illegittimità della norma istitutiva travolgerebbe tutti gli importi erogati, rendendo irrilevante stabilirne i limiti.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito la distinzione tra decisione di parifica, che produce effetti conformativi, e relazione allegata, di natura collaborativa e priva di autonoma lesività. La censura, formulata in termini ipotetici per l’eventualità di una pronuncia di incostituzionalità, investe mere valutazioni non tradotte in statuizioni.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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