Dolo per falsa dichiarazione terreni PAC e prescrizione dalla scoperta (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 142 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di aiuti nell’ambito della PAC che attesti nelle domande di contribuzione la disponibilità giuridica di superfici agricole in realtà non possedute per difetto di un valido titolo di conduzione risponde del danno erariale a titolo di dolo, avendo indotto in errore gli organismi pagatori mediante autocertificazioni non veritiere. L’effettiva titolarità dei terreni, nei termini comunicati dall’impresa richiedente, costituisce condizione ineludibile di legittimo accesso alle sovvenzioni, non essendo sufficiente la mera detenzione di fatto. In presenza di occultamento doloso del danno, il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità decorre dalla data di effettiva scoperta del pregiudizio e non dalle singole erogazioni, dovendosi intendere la scoperta come concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita. Grava sul richiedente, in presenza di dubbi sull’effettiva sussistenza dei requisiti, l’onere di comprovare la legittima disponibilità delle superfici.
Il Fatto
A seguito di una segnalazione trasmessa nel marzo 2023 alla Procura regionale, è emerso che un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale aveva percepito, nell’arco temporale dal 2007 al 2022, provvidenze pubbliche erogate da A.G.E.A. prima e da A.R.G.E.A. poi, per un importo complessivo di Euro 185.727,29. Le domande di finanziamento indicavano quale titolo di accesso agli aiuti il godimento di un vasto appezzamento in agro di Olbia, in virtù di un contratto di affitto.
Il soggetto segnalante, comproprietario del cespite, ha prodotto plurime pronunce del Tribunale di Tempio Pausania, della Corte di Appello di Cagliari e della Suprema Corte dalle quali risultava che il convenuto aveva perduto definitivamente la disponibilità delle aree sin dal 30.09.2007, per intervenuta disdetta del contratto di affitto. La Procura regionale ha emesso invito a dedurre e quindi citazione, contestando il danno erariale. Il convenuto ha eccepito la prescrizione parziale dell’azione e, nel merito, la sussistenza di titoli alternativi di conduzione dei terreni.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione preliminare di prescrizione. Richiamato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il Collegio osserva che nel caso di occultamento doloso del danno il termine decorre dalla data della sua scoperta, da intendersi come conoscenza effettiva e non come mera conoscibilità astratta. La scoperta postula il concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e del pregiudizio arrecato, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ.
Nel caso concreto l’occultamento doloso risulta configurabile: il convenuto ha inoltrato domande basate su false dichiarazioni circa la disponibilità dei terreni, traendo in inganno le amministrazioni erogatrici. Gli organismi pagatori devono ritenere corrette le informazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, non potendo procedere a un controllo generalizzato di tutte le istanze. Il dies a quo va quindi collocato nella segnalazione dell’08.03.2023, non nelle date dei singoli accrediti.
Nel merito, la Corte ritiene persuasiva la tesi accusatoria. Le pronunce giudiziali richiamate dal denunciante — tra cui la sentenza n. 193/2010 del Tribunale di Tempio Pausania, divenuta irrevocabile — costituiscono fonti di prova del fatto che la disponibilità dei terreni era cessata dal 30.09.2007. I titoli alternativi invocati dalla difesa (verbale di conciliazione del 17.10.2007, denuncia di contratto d’affitto del 01.01.2008, contratti del 02.01.2014 e del 02.01.2021, questi ultimi stipulati con un soggetto privo di diritti reali sulle aree) sono inefficaci e/o invalidi, non autenticati né registrati.
Quanto all’onere probatorio, la Sezione ritiene che, trattandosi di sovvenzioni pubbliche, spetti al richiedente dimostrare la sussistenza dei requisiti genetici dell’elargizione, al fine di confermare i dati delle dichiarazioni sostitutive. Il difetto di tale riscontro integra un vizio genetico e strutturale che ha contaminato sin dall’origine le condizioni legittimanti.
La Corte richiama quindi la disciplina europea — l’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 e l’art. 16, comma 6, del Regolamento (CE) n. 65/2011 per le annualità anteriori al 2015; gli artt. 19 e 35 del Regolamento (CE) n. 640/2014 per le successive — nonché le circolari A.G.E.A. succedutesi nel tempo. L’erogazione dei contributi è condizionata a un valido titolo documentato, con le conseguenze dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 in caso di autocertificazione. La mera conduzione di fatto non surroga il titolo giuridico. Il dolo è manifesto, avendo il convenuto agito con consapevole reticenza nonostante la conoscenza della perduta titolarità. Il danno è liquidato in Euro 185.727,29, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.