Culpa grave e difetto di vigilanza del gestore del fondo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 141 del 28.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che, in virtù di una convenzione di concessione, è chiamato a svolgere funzioni di rilievo pubblicistico nella selezione e nella verifica delle imprese beneficiarie di risorse erariali, è legato all’amministrazione da un rapporto di servizio e risponde dinanzi alla Corte dei conti del danno erariale cagionato dal proprio operato. La responsabilità del gestore del fondo, che abbia omesso di verificare l’istruttoria del proprio fund manager e di esercitare la funzione di supervisione sul management board, è configurabile a titolo di colpa grave. In presenza di un concorso di condotte, la responsabilità sussidiaria del gestore va commisurata al contributo causale e alla connotazione non dolosa della condotta. Il termine di prescrizione decorre dalla scoperta del fatto lesivo, rilevando l’occultamento doloso in senso oggettivo, quale impossibilità per l’amministrazione di conoscere l’evento dannoso.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio l’amministratore e socio unico di una società beneficiaria, il consigliere delegato del soggetto gestore di un fondo pubblico di capital venture a partecipazione pubblico-privata, la società di gestione e la beneficiaria, in fallimento, per un pregiudizio complessivo di euro 735.000,00. La prima posta, pari a euro 600.000,00, corrisponde alla quota regionale della sovvenzione erogata; la seconda, pari a euro 135.000,00, alla commissione di gestione riconosciuta al soggetto gestore.
Secondo l’accusa, la società beneficiaria, priva dei requisiti di ammissione e versante in stato di difficoltà, avrebbe conseguito la sovvenzione mediante una rappresentazione inattendibile della propria situazione economico-finanziaria e avrebbe distolto le risorse dalla destinazione vincolata. Il gestore e il suo consigliere delegato avrebbero omesso i controlli dovuti nella fase istruttoria e di vigilanza. I convenuti hanno eccepito la prescrizione, l’inammissibilità della citazione per tardività e il difetto di giurisdizione sulla seconda posta di danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il gestore non è un mero destinatario di compensi, ma compartecipe della funzione pubblica di selezione delle imprese e di verifica dei presupposti dell’erogazione; la corresponsione dei compensi è subordinata allo svolgimento di attività secondo modalità e finalità pubbliche. Il richiamo è al consolidato orientamento secondo cui il privato che incide negativamente sulla realizzazione del programma pubblico risponde dinanzi al giudice contabile (Cass. Sez. Un. n. 4112 del 2007; Cass. Sez. Un. n. 3100 del 2022).
Quanto all’inammissibilità della citazione per superamento del termine di 120 giorni, il Collegio ritiene che la prova della notifica dell’invito a dedurre risieda soltanto nella relata dell’ufficiale giudiziario, atto pubblico fidefacente (Cass. n. 10636 del 2003; Cass. n. 11853 del 2004). In mancanza della relata, la prima notifica è giuridicamente inesistente e legittima la rinnovazione; la conoscenza acquisita dal destinatario non vale a far decorrere i termini decadenziali. Il deposito della citazione è dunque tempestivo rispetto alla notifica perfezionatasi in data 07.06.2022.
È respinta anche l’eccezione di nullità della citazione per genericità dell’addebito di culpa in vigilando. La nullità si produce, a norma dell’art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. e dell’art. 86, comma 6, c.g.c., solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto (Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012); nella specie l’oggetto della pretesa è identificabile.
Sulla prescrizione, la Sezione osserva che la condotta attiva del beneficiario, con l’apporto del consigliere delegato, ha inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, non rilevabile ictu oculi dall’ente pagatore. L’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994 non richiede una condotta attiva di dissimulazione: l’occultamento rileva oggettivamente. Il dies a quo coincide con il rapporto conclusivo delle indagini di polizia giudiziaria del 16.10.2019; le date diversificate invocate dalle difese costituiscono antecedenti storici parcellizzati e inconferenti.
Nel merito, la Corte ravvisa la responsabilità a titolo di dolo e in solido dell’amministratore, del consigliere delegato e della beneficiaria per l’intero importo. Quanto alla società di gestione, il management board non doveva ratificare l’operato del fund manager, ma esercitare una funzione di supervisione sull’attendibilità delle risultanze istruttorie. Le carenze accertate integrano la colpa grave; la responsabilità sussidiaria è contenuta nel 30%, pari a euro 220.500,00, in ragione del minore contributo causale e della connotazione non dolosa.
Nota della Redazione
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