Insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per il consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 273 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile consegnatario di beni l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur formalmente redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non può essere qualificato come conto giudiziale in assenza di un obbligo di custodia. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale iscritto al n. 24434, relativo a un conto del consegnatario di beni di un ente locale, reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2019, con periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

Il conto, qualificato come conto del consegnatario, consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ossia il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La questione sottoposta al Collegio attiene alla stessa configurabilità dell’obbligo di resa del conto per tale tipologia di gestione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla natura della gestione che forma oggetto del conto giudiziale. Il Collegio rileva che tale gestione non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, ossia il R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL.

Su questa premessa si innesta la conclusione rassegnata dalla Procura regionale, che ha chiesto l’improcedibilità del conto. Il Collegio ne verifica la conformità alla giurisprudenza contabile consolidata, richiamando, tra le tante, una propria precedente pronuncia della Sezione e diverse decisioni di altre Sezioni regionali.

Il principio desumibile da tale orientamento è che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario, dunque, ancorché redatto secondo il modello regolamentare, non integra il presupposto del giudizio di conto quando difetta il sottostante obbligo di custodia.

Da ciò deriva, in via consequenziale, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio in epigrafe e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non si pronuncia sulle spese, stante il tipo di pronuncia adottato.

La decisione resta così ancorata a un accertamento di ordine preliminare sulla qualificazione della gestione, che precede e assorbe ogni valutazione sul merito contabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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