Prescrizione quinquennale ratei pensione privilegiata dal deposito del ricorso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 118 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato dall’art. 2 della legge n. 428 del 1985, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutti i ratei di pensione, di ogni natura, compresi quelli di privilegio, nonché le differenze arretrate e le componenti accessorie. Il termine decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e non è subordinato all’avvenuta liquidazione delle somme da parte dell’amministrazione, operando anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili. Nei giudizi pensionistici, pertanto, la decorrenza degli effetti economici del trattamento riconosciuto in via giudiziale non risale alla data del congedo, ma va ancorata alla data di deposito del ricorso giurisdizionale, restando prescritte le rate anteriori al quinquennio che precede tale deposito. L’appello è ammissibile quando prospetta asseriti errori di diritto, ai sensi dell’art. 170 c.g.c..
Il Fatto
Il Ministero della difesa ha impugnato la sentenza con cui la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia aveva accolto il ricorso di un militare, riconoscendogli il diritto alla pensione privilegiata di VIII categoria, con decorrenza dalla data del congedo e condanna alle spese a carico dell’amministrazione. Il primo giudice aveva dichiarato in parte inammissibile il ricorso per alcune infermità e, per il resto, riconosciuto il trattamento.
L’appellante ha contestato la sola statuizione sul rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, chiedendo che il trattamento spettasse dal quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, oppure al deposito dello stesso. L’appellato ha resistito, sostenendo che la decorrenza dovesse agganciarsi alla data dell’istanza amministrativa, rimasta a lungo inevasa.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha vagliato l’ammissibilità del gravame alla luce dei limiti dell’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente l’appello per soli motivi di diritto. Poiché l’appellante ha prospettato asseriti errori di diritto nella normativa applicata, l’appello è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito, la questione riguardava la decorrenza degli effetti economici del trattamento riconosciuto in via giudiziale. Il Giudice territoriale l’aveva fissata alla data del congedo; il Ministero sosteneva l’applicabilità della prescrizione quinquennale a ritroso dal ricorso.
La Corte ha ricostruito il quadro procedimentale. La domanda amministrativa di pensione privilegiata risale al 2008, ma l’amministrazione non è rimasta inerte: si è espressa in vari passaggi, culminati nel 2018 con il provvedimento di diniego espresso. Poiché il pensionato è insorto in giudizio soltanto nel 2017 e l’amministrazione aveva proseguito gli accertamenti sanitari, il tempo trascorso non poteva essere posto a carico della stessa.
Applicando l’art. 2 r.d.l. n. 295 del 1939, modificato nel 1985, la Corte ha ribadito che la prescrizione quinquennale si riferisce indistintamente a tutte le pensioni — retributive, di privilegio, di riversibilità, di guerra e tabellari — e alle componenti accessorie. Essa opera anche per i ratei non ancora liquidi ed esigibili, secondo consolidata giurisprudenza contabile richiamata, in linea con la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 50/1981 e n. 234/2008).
La norma speciale, ha precisato la Corte, non subordina il decorso della prescrizione all’avvenuta liquidazione delle somme. Pertanto la sentenza è stata riformata sul punto e l’appello accolto: il termine quinquennale va ancorato alla data di deposito del ricorso, con prescrizione delle rate anteriori al quinquennio precedente. Da tale data decorrono interessi legali e, per la parte eccedente, rivalutazione monetaria. Le altre questioni sono rimaste assorbite; le spese, per la natura previdenziale della controversia, sono state liquidate in favore del Ministero e a carico dell’appellato.
Nota della Redazione
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