Inammissibile il ricorso per pensione di reversibilità di guerra privo di allegazioni (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 76 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni di guerra, il riconoscimento dell’invalidità civile non è assimilabile né equiparabile all’accertamento dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, poiché i presupposti dei due giudizi sono ontologicamente diversi. L’inabilità rilevante presuppone la perdita della capacità di dedicarsi a un lavoro remunerativo concretamente prospettabile e non si identifica con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività. Il ricorso che si limiti a richiamare l’accertata invalidità civile, senza offrire argomentazioni in fatto e in diritto idonee a confutare il giudizio medico-legale degli organi sanitari, è inammissibile ai sensi dell’art. 152, primo comma, lett. d), c.g.c., per assoluta carenza di specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne di un ex titolare di pensione di guerra, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra di reversibilità, con declaratoria del raggiungimento dell’inabilità al proficuo lavoro. A fondamento della domanda ha richiamato una sentenza del giudice del lavoro che le aveva accertato un’invalidità civile pari all’80%, oltre a patologie successivamente insorte.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva dapprima riconosciuto il trattamento per un periodo biennale, poi ne aveva disposto la cessazione con determinazione del 16 settembre 2022 per mancanza dei requisiti di legge. Il ricorso gerarchico è stato rigettato con decreto del 3 agosto 2023. La ricorrente ha quindi impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al giudice contabile, chiedendo anche l’ammissione di una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni ha accolto l’eccezione di inammissibilità formulata dal Ministero. Il ricorso si limita a impugnare il decreto di rigetto del ricorso gerarchico senza offrire alcuna argomentazione, in fatto o in diritto, a sostegno del riconoscimento del diritto invocato. A fronte del giudizio medico-legale ampiamente richiamato nel provvedimento impugnato, negli scritti difensivi della ricorrente non si rinviene alcun rilievo critico o argomentazione giuridica che ne contrasti le conclusioni.
L’elemento su cui si fonda la pretesa è, in via esclusiva, l’invalidità civile accertata in sede ordinaria, che nella prospettazione della ricorrente implicherebbe automaticamente il riconoscimento della reversibilità quale orfano di guerra. La Corte esclude questo automatismo: la concessione del trattamento di reversibilità degli orfani di guerra ha presupposti ontologicamente diversi dal giudizio di invalidità civile. Il riconoscimento dell’invalidità civile non è assimilabile a una riduzione totale della capacità lavorativa generica.
L’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro non coincide con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Essa si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi a un lavoro remunerativo concretamente prospettabile anche alla luce del quadro invalidante dell’interessata. È proprio questa ripercussione che, secondo l’organo sanitario, non risulta soddisfatta nel caso concreto, non emergendo alterazioni funzionali tali da integrare i requisiti medico-legali richiesti.
Quanto alla richiesta istruttoria, la domanda non è ammissibile perché non vengono offerti elementi utili a disattendere il giudizio espresso dalla Commissione medica di verifica, poi confermato in sede contenziosa dalla Commissione Medica Superiore. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto, citando Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 65/2023 e 103/2022. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 152, primo comma, lett. d), c.g.c., per assoluta carenza di specificazione degli elementi di diritto. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., ed è disposto l’oscuramento delle generalità in sede di pubblicazione.
Nota della Redazione
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