Divieto di contributi pubblici per condannati ex art. 51 comma 3-bis c.p.p. (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 23 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ottenere contributi, finanziamenti e altre erogazioni pubbliche previsto dall’art. 67, comma 8, d.lgs. n. 159/2011 si applica anche a chi ha riportato condanna definitiva per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., incluso nel catalogo dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il richiamo a tale catalogo non è limitato ai delitti associativi, perché la norma colloca il sequestro in posizione autonoma rispetto alle fattispecie associative. La percezione di sovvenzioni in presenza di una causa ostativa integra danno erariale per sviamento delle risorse dalla funzione pubblica. L’omessa dichiarazione della causa ostativa nelle domande di aiuto configura occultamento doloso e sposta il dies a quo della prescrizione al momento della scoperta del fatto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio un allevatore di ovini e caprini e la sua ditta individuale, chiedendo la condanna al risarcimento di euro 87.154,10 in favore dell’organismo pagatore. La pretesa si fonda sulla percezione di contributi FEASR e FEAGA, ottenuti con numerose domande presentate dal 2013 al 2020, in presenza di una condanna definitiva riportata nel 1998 per sequestro di persona a scopo di estorsione continuato in concorso.
La segnalazione della Guardia di finanza ha fatto emergere la causa ostativa. Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione, negando il dolo e sostenendo di essersi affidato al Centro di assistenza agricola per la compilazione delle domande. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, commi 1 e 8, d.lgs. n. 159/2011 e chiesto prova testimoniale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’istanza di rimessione alla Consulta. Le censure di irragionevolezza, sproporzione e retroattività sono già state esaminate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021, che hanno chiarito come gli effetti interdittivi prescindano dalla natura associativa del reato e trovino ratio nell’organizzazione di base o nella pluralità di condotte. La questione è pertanto manifestamente infondata.
Quanto alla prescrizione, il collegio qualifica la vicenda come ipotesi di occultamento doloso. Il beneficiario ha attestato nelle domande la sussistenza dei requisiti e l’assenza di cause di divieto, venendo meno all’obbligo di corretta informazione. Tale condotta non solo ha determinato l’esito favorevole del procedimento, ma ha inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, non rilevabile attraverso il mero riscontro dei dati. Il dies a quo va dunque ancorato alla segnalazione della Guardia di finanza del 25 maggio 2022, con conseguente tempestività dell’azione.
La prova testimoniale è inammissibile. I capi riguardano circostanze non contestate o non dirimenti e, in base all’art. 244 cod. proc. civ. e all’art. 98 c.g.c., non possono investire valutazioni o apprezzamenti tecnico-giuridici.
Nel merito, il collegio ritiene provata la fondatezza della domanda. Il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. rientra tra quelli elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che colloca la fattispecie in posizione autonoma rispetto ai delitti associativi. È quindi priva di pregio la tesi difensiva che limita il richiamo alle sole fattispecie associative. Il pregiudizio deriva dall’omessa comunicazione della misura preclusiva, con falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione. La sottoscrizione di dichiarazioni non corrispondenti al vero comprova l’intenzione, o quanto meno l’accettazione del rischio, di ottenere dazioni indebite.
Il danno è ascritto a titolo di dolo, con condanna all’intero importo, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data dell’ultima erogazione e interessi legali dalla pubblicazione. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 174/2016.
Nota della Redazione
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