Conto materiale procedibile se integrato dalle produzioni del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 191 del 19.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale del consegnatario di materiale redatto solo a valore e non anche a quantità è originariamente non conforme all’art. 626 del R.D. n. 827/1924, che impone di dimostrare debito e credito secondo la specie, la qualità, le categorie e le nomenclature dell’amministrazione. Tale carenza non è sanata dalla mera produzione documentale dell’amministrazione, ma può essere superata dalla documentazione depositata dall’agente contabile, ove renda intellegibili i dati necessari al riscontro della correttezza del conto e della gestione. In tal caso il conto è procedibile e gli atti vanno rimessi al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria.

Il Fatto

Il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell’udienza sul conto giudiziale n. 40547, reso dal consegnatario della Casa circondariale di Reggio Calabria (plesso San Pietro) per il Conto del Materiale dell’esercizio 2021. Con relazione di irregolarità ha rilevato che il conto risultava reso solo a valore e non anche a quantità, e ha sottoposto al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame.

L’agente contabile si è costituito tardivamente e ha depositato il prospetto generale e analitico del conto, sostenendone la conformità all’art. 626 del R.D. n. 827/1924 e deducendo che l’amministrazione non dispone di un sistema informatico idoneo a distinguere i beni a debito di custodia da quelli a debito di vigilanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costante della Corte dei conti, secondo cui anche documenti privi di tutti i requisiti formali possono soddisfare l’obbligo della resa del conto, purché presentino un contenuto minimo che consenta il riscontro della correttezza dei dati e della gestione. In difetto, il giudizio è improcedibile.

La Sezione richiama il quadro normativo: l’art. 44 del R.D. n. 1214/1934, che estende la giurisdizione di conto a chi è incaricato di custodire valori e materie dello Stato; l’art. 569 del R.D. n. 1908/1920, sul conto giudiziale del materiale; e soprattutto l’art. 626 del R.D. n. 827/1924, che impone di dimostrare debito e credito distintamente secondo specie, qualità, categorie e nomenclature.

Su questa base il conto originariamente presentato non risulta conforme: debito e credito non sono indicati secondo la quantità né dimostrati secondo specie, qualità e categorie, ma solo per valore, con un generico richiamo alla numerazione per categorie. Il Collegio esclude che tale carenza sia superata dal riscontro dell’amministrazione penitenziaria alla nota istruttoria, perché gli elementi forniti sono di per sé inidonei a un esame sostanziale.

Assume invece rilievo dirimente la documentazione prodotta dall’agente contabile, che si è fatto carico di rendere intellegibili i dati richiesti dall’art. 626 del R.D. n. 827/1924. I prospetti riepilogativi versati in atti consentono di esaminare il conto anche nella parte relativa a quantità, specie, qualità e categorie dei beni mobili sottoposti a debito di custodia.

Il conto è pertanto dichiarato procedibile, con rimessione degli atti al Magistrato designato per il completamento dell’istruttoria, secondo puntuali indicazioni: verifica dei beni soggetti a rendicontazione ai sensi dell’art. 673 del R.D. n. 1908/1920, acquisizione della disciplina di settore, qualificazione dei soggetti consegnatari, accertamento di debito, credito e rimanenze anche mediante campionatura, e verifica della documentazione sulla cessione dei beni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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