Cessazione materia del contendere su riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 25 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento, il sopravvenuto riconoscimento della pretesa in via amministrativa integra un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite e impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che l’amministrazione abbia dato integrale seguito alla domanda, con soddisfazione piena dell’interesse azionato. Sulla regolamentazione delle spese il giudice valuta il comportamento processuale dell’ente, che giustifica la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. quando la condotta della parte convenuta abbia reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia penitenziaria e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Sardegna chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico. Egli ha invocato l’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che prevede, per il militare con anzianità utile compresa tra quindici e venti anni, una pensione pari al 44 per cento della base pensionabile, nonché l’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234 del 2021.
Il ricorrente ha rappresentato di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciassette anni e nove mesi e di aver ricevuto dall’INPS una liquidazione fondata sull’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con il coefficiente inferiore del 35 per cento. Ha quindi presentato istanza di revisione in data 15 giugno 2022, rimasta senza riscontro, e ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione, oltre all’adeguamento corrente.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’individuazione del regime applicabile alla quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale transitato dalla Polizia penitenziaria. Il ricorrente ha richiamato i precedenti di questa Corte sul riconoscimento del beneficio anche al personale smilitarizzato e ha sottolineato che la materia ha trovato sistemazione normativa nei commi 101 e 102 dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021, che estendono l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile in possesso dei requisiti indicati.
Nel corso del giudizio l’INPS si è costituito rappresentando di aver provveduto alla riliquidazione delle prestazioni pensionistiche in considerazione della disciplina richiamata, con pagamento disposto a decorrere dal mese di settembre 2023. La difesa del ricorrente ha conseguentemente chiesto la cessazione della materia del contendere, rilevando dagli atti depositati l’avvenuto pagamento del beneficio con la rata di settembre 2023.
Il giudice monocratico ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Ha ritenuto che l’amministrazione abbia dato seguito alla pretesa avanzata, con integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Sul governo delle spese, la Corte ha ritenuto sussistenti i motivi per disporne la compensazione, in ragione del comportamento processuale dell’ente di previdenza, richiamando espressamente l’art. 31, comma 3, c.g.c. La pronuncia ha inoltre fissato in sessanta giorni dall’udienza il termine per il deposito della sentenza.
Nota della Redazione
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