Prescrizione dell’azione erariale e decorrenza dalla conoscibilità oggettiva del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 33 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente conoscibile, e non dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. La conoscibilità oggettiva sussiste quando gli elementi essenziali della fattispecie dannosa siano desumibili da atti già disponibili, anche attraverso la divulgazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. e dei provvedimenti cautelari che ne danno conto. Non è ammessa una dilatazione del termine ancorata a una conoscenza analitica del danno, perché ciò lede il principio di certezza del diritto. Nel merito, la prova per indizi è ammessa solo se il quadro indiziario, valutato globalmente, assume significato dimostrativo univoco.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio due dipendenti di una società in house della Regione, chiedendo la condanna in solido al risarcimento di complessivi 1.274,92 euro. L’addebito riguardava un episodio di assenteismo: la falsa attestazione di uno stato di malattia e, per il superiore gerarchico, il concorso doloso per aver avallato e suggerito la condotta.
Il procedimento penale si era chiuso con sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. Il dipendente contumace non si è costituito; il superiore ha eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa erariale, sostenendo che la Procura contabile aveva avuto notizia del presunto danno sin dal gennaio 2016, con l’acquisizione di articoli di stampa, e che gli atti interruttivi erano stati notificati solo nel 2022. Nel merito ha contestato la prova della falsità del certificato medico e la configurabilità del danno all’immagine in assenza di condanna penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione, richiamando i principi della Cassazione civile secondo cui il dies a quo coincide con il momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del nesso causale tra condotta e danno (Cass. civ., Sez. III, n. 22059 del 2017). La Procura erariale aveva acquisito nel gennaio 2016 alcuni articoli di stampa che riferivano della conclusione delle indagini penali, con indicazione dei soggetti coinvolti e delle ipotesi di reato, comprese l’appropriazione di beni e l’assenteismo per falsa attestazione delle presenze.
Secondo la Sezione, già da quella divulgazione erano palesi tutti i caratteri primari delle fattispecie di danno, ai fini della loro conoscibilità oggettiva. I profili ulteriormente indagati dalla Procura richiedevano mere verifiche quantitative, che avrebbero potuto essere compiute a prescindere dalla richiesta di rinvio a giudizio. La manifesta illiceità del fenomeno emergeva dagli articoli e dai provvedimenti in essi richiamati, acquisibili con un livello di definizione idoneo a consentire l’immediato avvio dei poteri dell’Ufficio requirente.
Il Collegio dichiara di porsi in continuità con la giurisprudenza contabile secondo cui la decorrenza della prescrizione non può essere ancorata all’insorgere di una conoscenza analitica del danno, altrimenti configurandosi una dilatazione temporale lesiva del principio di certezza del diritto (Sez. giur. Piemonte n. 273/2020). Né al rinvio a giudizio può attribuirsi effetto di disvelamento rispetto a fatti già emersi con gli atti investigativi e oggetto di ampia divulgazione.
Quanto all’Amministrazione danneggiata, la Corte esclude che si sia realizzata una situazione impeditiva della conoscenza, considerati il limitato contesto territoriale, il clamore mediatico e i gravi provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di dipendenti e vertici. Il dies a quo va pertanto fissato al gennaio 2016; gli atti di costituzione in mora del marzo 2022 sono intervenuti oltre il quinquennio, con conseguente accoglimento dell’eccezione e proscioglimento del convenuto, compensate le spese.
Sulla posizione del dipendente contumace, la Corte rileva che la prospettazione attorea si fonda essenzialmente su una trascrizione di intercettazione, dalla quale emerge solo l’intenzione di assentarsi. Richiamata la sentenza della Terza Sezione Centrale d’Appello n. 357/2023 sul valore del procedimento indiziario, il Collegio osserva che manca la prova documentale delle assenze e del certificato asseritamente falso. Non risulta provato né il danno patrimoniale né il danno all’immagine, venendo meno il presupposto della falsa attestazione: il convenuto è pertanto assolto.
Nota della Redazione
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