Nessun obbligo di rendiconto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 169 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, con riguardo ai beni mobili o alle materie rispetto ai quali l’agente contabile non abbia il debito di custodia, un obbligo di resa del conto giudiziale. Il conto del consegnatario di beni degli enti locali, pertanto, non può essere richiesto per tali cespiti, poiché manca il presupposto sostanziale della giurisdizione contabile. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio instaurato sul conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è di rito e nulla è disposto per le spese.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile del Comune relativamente all’esercizio finanziario 2021, depositato nel 2023. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, relativo alla gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.
La gestione oggetto del conto, però, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto, e su tale questione la Sezione è chiamata a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del conto e dal suo oggetto. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ma la gestione che esso rappresenta non ha ad oggetto beni per i quali sussista un obbligo di custodia in capo all’agente contabile.
Il riferimento normativo è agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924), applicabile agli enti locali per effetto dell’art. 93 TUEL. Proprio il debito di custodia costituisce il presupposto sostanziale che giustifica l’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Sezione aderisce alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamata con numerosi precedenti, secondo cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento consolidato.
Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, cui consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, la Corte nulla dispone per le spese.
La decisione conferma quindi che, in assenza del debito di custodia, manca il titolo dell’obbligo di resa del conto e il giudizio contabile non può procedere nel merito.
Nota della Redazione
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