Estinzione del giudizio per resa del conto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 125 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e ss. del codice di giustizia contabile, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio. Tale esito si verifica quando l’amministrazione annulla l’accertamento presupposto e il conto risulta reso, così venendo meno l’interesse alla pronuncia. Il procedimento di resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica. La forma di definizione non varia in ragione del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione di una struttura ricettiva comunale per l’esercizio finanziario 2019, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 90/2024 il giudice ha fissato il termine per la resa del conto. Nelle more, il Comune ha comunicato, con nota del 11 febbraio 2025, l’annullamento dell’accertamento a titolo di imposta di soggiorno, non essendovi stato svolgimento di attività ricettiva. La questione giunge così alla definizione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che, a seguito della comunicazione dell’annullamento dell’accertamento da parte del Comune, per assenza dello svolgimento di un’attività ricettiva, il conto risulta reso. Ne consegue l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il Pubblico ministero aveva concluso in tal senso nella camera di consiglio.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il giudizio per resa del conto, seppur strumentale rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale. Tale natura si desume dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
Da ciò deriva che la forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, quanto alla definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice procede, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Rilevata l’assenza di contraddittorio nel procedimento per resa del conto, nulla si provvede sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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