Carenza di giurisdizione e ne bis in idem sulla causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 223 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Spetta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio, finalizzata al futuro riconoscimento della pensione privilegiata, senza che rilevi la permanenza del servizio attivo. L’atto di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è direttamente lesivo e autonomamente impugnabile, indipendentemente dal risvolto relativo all’equo indennizzo. Il giudizio di legittimità svolto dal giudice amministrativo non osta alla pronuncia della Corte dei conti, poiché diverso è l’oggetto del giudizio sul rapporto e la tutela del presupposto non può essere negata.

Il Fatto

La ricorrente, già appartenente ai ruoli della Forza armata e transitata nei ruoli civili del Ministero, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità del rachide e la concessione dell’equo indennizzo. La Commissione medica ospedaliera ha inquadrato la patologia; il Comitato di Verifica per le cause di servizio l’ha ritenuta non dipendente da causa di servizio e il Ministero ha recepito il parere con proprio decreto, rigettando la domanda.

La ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, chiedendo in via subordinata una consulenza tecnica d’ufficio. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem rispetto a un giudizio definito dal TAR Friuli Venezia Giulia, e ha chiesto l’estromissione per carenza di legittimazione passiva. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto contumace.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile dichiara anzitutto la contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituitosi nonostante la notificazione del ricorso. Passa poi al cuore della questione: la ricorrente non contesta il rigetto dell’equo indennizzo, ma mira al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata.

Sul punto la Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per il carattere esclusivo della cognizione contabile in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato, rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio, in vista del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, restando irrilevante la permanenza in servizio attivo. In caso contrario verrebbe negata al personale la tutela giurisdizionale di un presupposto necessario.

Il Collegio chiarisce che l’atto di non riconoscimento della dipendenza è direttamente lesivo e quindi autonomamente impugnabile, a prescindere dal profilo dell’equo indennizzo. La fonte normativa è individuata nel d.P.R. 29.10.2001 n. 461 che, all’art. 12 dettato in materia di unità di accertamento, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio costituisce accertamento definitivo anche in caso di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Quanto all’eccezione di ne bis in idem, il giudice rileva la diversità dell’oggetto del giudizio amministrativo rispetto a quello pensionistico. Davanti al TAR erano stati impugnati i provvedimenti ministeriali e scrutinati sotto il profilo della legittimità; davanti alla Corte dei conti si svolge un giudizio sul rapporto, teso all’accertamento della fondatezza della pretesa, ove il requisito medico-legale può essere verificato mediante consulenza tecnica d’ufficio. La pronuncia del TAR non è dunque ostativa.

La Corte riconosce infine la legittimazione passiva del Ministero della Difesa, che con il proprio decreto ha inciso sulla sfera giuridica del destinatario, rendendo concreto l’interesse ad agire. Respinge invece la richiesta di integrazione del contraddittorio con l’Inps, estraneo alla valutazione della dipendenza dell’infermità da ragioni di servizio. Sospesa ogni pronuncia, dispone la consulenza tecnica d’ufficio e fissa la prosecuzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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