Partecipazioni del consegnatario al patrimonio netto e non al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 383 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il consegnatario di titoli azionari e partecipazioni societarie di un ente locale deve rappresentare tali beni nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale, valutandoli al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Non è conforme alla funzione del giudizio di conto l’indicazione delle partecipazioni al solo valore nominale, immutato di esercizio in esercizio e disallineato rispetto alle riscritture patrimoniali dell’Ente. Ne deriva che un conto che riporti il valore nominale in luogo del patrimonio netto è irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., indipendentemente dalla sussistenza di ammanchi. La relazione dell’organo di controllo che si limiti ad attestare la parificazione del conto, senza verificarne la coerenza con il conto del patrimonio, non soddisfa i requisiti di garanzia sostanziale imposti dall’art. 139, c. 2, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto è iscritto al n. 32542 del registro di segreteria e riguarda il conto giudiziale n. 87660, riferibile all’agente contabile consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Roverchiara per l’esercizio 2023. Il Magistrato relatore, con relazione n. 244/2025, ha deferito il conto al Collegio ravvisando irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 145, co. 4, c.g.c..
L’esame congiunto del conto e della documentazione integrativa ha evidenziato una divergenza tra i valori indicati nel Mod. 22 e quelli risultanti dal conto del patrimonio. Le partecipazioni erano state esposte nel conto giudiziale al solo valore nominale, pari a complessivi € 177.251,00, invariato sia al 1° gennaio sia al 31 dicembre 2023, mentre il conto del patrimonio riportava per le medesime partecipazioni valori determinati secondo il metodo del patrimonio netto, pari a € 326.720,12 al 1° gennaio 2023 e € 344.972,44 al 31 dicembre 2023. L’agente contabile, nella memoria depositata, ha riconosciuto le criticità segnalate e ha rappresentato l’impegno dell’Ente ad adottare, dall’esercizio 2024, un criterio di valutazione coerente con l’armonizzazione contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. Il controllo non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati al consegnatario, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente.
Il Collegio rileva che la rappresentazione delle partecipazioni al solo valore nominale non è compatibile con tale funzione. Il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, se ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano l’effettiva consistenza. La base di ogni rendicontazione è costituita dagli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, così da garantire la corrispondenza tra i valori del conto del patrimonio e quelli del conto del consegnatario.
Il criterio del valore nominale risulta perciò statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata, non consentendo di cogliere le variazioni patrimoniali intervenute nell’esercizio. La Sezione richiama sul punto i propri precedenti conformi (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025). Dà atto che l’Ente ha adottato dall’esercizio 2024 il criterio del patrimonio netto, allineando il Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio.
Un autonomo profilo di irregolarità riguarda la relazione dell’organo di controllo. L’art. 139, c. 2, c.g.c. impone una relazione puntuale sulle verifiche compiute, che attesti l’esattezza delle operazioni e la corrispondenza tra i valori del conto giudiziale e quelli delle scritture patrimoniali. La relazione depositata si è limitata ad attestare presentazione e parificazione del conto, senza svolgere alcuna verifica puntuale: tale modalità meramente ricognitiva non è conforme ai requisiti fissati dalla Sezione, che attribuisce alla relazione una funzione di garanzia sostanziale dell’esattezza e completezza del conto (Sez. giur. Veneto, ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023).
In conclusione, le irregolarità non attengono alla sussistenza di ammanchi o responsabilità patrimoniali, ma alla parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni e alla mancata valutazione delle relative quote secondo i principi dell’armonizzazione contabile. Le giustificazioni e gli impegni prospettati dall’agente non consentono di superare le criticità del conto per l’esercizio esaminato. Il conto giudiziale n. 87660 è pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., con esonero del Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio in assenza di condanna.
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Nota della Redazione
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