Colpa grave esclusa per il chirurgo che omette la sterilizzazione tubarica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 38 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno erariale indiretto da responsabilità medica, il giudice contabile non può affermare la responsabilità del sanitario sulla base della sola carenza di prova documentale della revoca del consenso o dell’omessa annotazione in cartella dell’intervento non eseguito. Poiché l’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 richiede il dolo o la colpa grave, occorre accertare in concreto la condotta esigibile dal chirurgo all’epoca dei fatti. La mancata esecuzione di un intervento di sterilizzazione tubarica, non urgente e non indispensabile, in presenza di incertezze manifestate dalla paziente, non integra di per sé illiceità. L’omessa informazione sulla mancata esecuzione, sebbene fonte di responsabilità civile dell’ente, non raggiunge la soglia della colpa grave se non è provata la gravità dell’omissione rispetto alle prassi allora vigenti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un medico, secondo operatore dell’équipe che eseguì un taglio cesareo, chiedendo la condanna al risarcimento in favore della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS per metà della somma di euro 38.190,98. L’ente era stato condannato dal Tribunale civile di Cagliari con sentenza n. 1742 del 2017 a risarcire una paziente per il danno biologico, il danno non patrimoniale da lesione del diritto di autodeterminazione e il danno patrimoniale, per non avere i sanitari eseguito l’intervento di sterilizzazione tubarica, pure oggetto di consenso informato, e per non averla informata dell’omissione, con conseguente gravidanza e interruzione volontaria della stessa.

La Procura ha prospettato una colpa grave dei sanitari e, stralciata la posizione del collega nel frattempo deceduto, ha quantificato l’addebito a carico del convenuto in euro 19.095,49. Il medico ha eccepito la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale e della colpa grave, chiedendo in subordine l’esercizio del potere riduttivo.

La Motivazione della Corte

Sull’eccezione preliminare la Sezione richiama il principio delle Sezioni Riunite n. 14/2011/QM: in ipotesi di danno indiretto il dies a quo della prescrizione coincide con l’emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato, non con il passaggio in giudicato della sentenza civile. Nel caso concreto i mandati di pagamento sono del 6 marzo 2018, la costituzione in mora del 27 gennaio 2023 ha interrotto i termini e opera la sospensione dell’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020: l’eccezione è respinta.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La legge n. 194/1978 ha depenalizzato gli atti diretti a rendere incapaci a procreare, rendendo lecita la sterilizzazione tubarica, che presuppone però un valido consenso informato. La legge n. 219/2017, non applicabile ratione temporis ai fatti del 2004, enuncia principi già desumibili dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e riconosciuti dalla giurisprudenza, come la Corte cost. n. 438/2008 e Cass. civ. n. 14638/2004.

La Sezione distingue poi le due condotte omissive. La scelta di non eseguire l’intervento, a fronte delle incertezze della paziente non formalizzate in revoca scritta, non è illecita: la sterilizzazione determina una perdita in gran parte irreversibile della capacità procreativa e, non essendo urgente né indispensabile, richiede l’assoluta certezza di un consenso attuale e non viziato, secondo il Codice di deontologia medica.

Quanto all’omessa informazione, essa ha oggettivamente leso il diritto di autodeterminazione, ma sul piano contabile non basta: la mancanza di prova documentale della revoca e l’assenza di annotazione dell’intervento non eseguito, se dirimenti sul piano civilistico, non sono sufficienti in sede erariale. La normativa del 2004 non imponeva di registrare in cartella le modifiche del consenso, e l’assenza di riferimenti all’intervento non eseguito rientra nell’id quod plerumque accidit. La comunicazione verbale in sala operatoria, con paziente vigile per anestesia spinale, è plausibile.

Esclusa la colpa grave ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, la domanda è respinta e il convenuto assolto, con assorbimento delle ulteriori censure. Gli onorari, a carico della Gestione Liquidatoria, sono liquidati in euro 1.500 oltre accessori ai sensi dell’art. 31, comma 2, codice della giustizia contabile; nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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