Interesse attuale all’accertamento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 3 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sul ricorso con cui il dipendente ancora in servizio chiede l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, negata in sede amministrativa, al fine del futuro conseguimento del trattamento pensionistico di privilegio. L’espresso provvedimento di diniego della dipendenza fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo, tanto per l’equo indennizzo quanto per il trattamento di privilegio. È pertanto ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso che investa il solo accertamento della dipendenza, senza che sia stata presentata domanda amministrativa di pensione privilegiata. L’interesse del ricorrente ad acquisire certezza sul presupposto è attuale e meritevole di tutela, perché gli consente di scegliere se attivare il procedimento diretto alla pensione.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente ancora in servizio, aveva chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità vertebrali e la concessione dell’equo indennizzo. L’amministrazione ha respinto l’istanza sul presupposto che le patologie non fossero dipendenti dal servizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e il parere del Comitato di verifica per la sola parte relativa al diniego della dipendenza, chiedendo l’accertamento di tale presupposto in funzione dell’eventuale e futuro riconoscimento della pensione privilegiata.
Il Ministero della Difesa, costituitosi dopo il rinnovo della notifica disposto con ordinanza, ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità per violazione dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., l’estromissione per difetto di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto nel merito. Analoghe eccezioni ha formulato l’INPS. La Sezione aveva sospeso il giudizio in attesa della pronuncia delle Sezioni Riunite sulla questione di massima relativa all’ammissibilità del ricorso in mancanza di domanda di pensione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il provvedimento ministeriale impugnato va letto come atto conclusivo di due procedimenti a istanza di parte e il ricorrente ne ha censurato solo la parte che nega la dipendenza. Sussiste quindi la giurisdizione del giudice contabile, in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4325 del 24 febbraio 2014, ribaditi dalla Cassazione, Sezioni Unite, n. 1306 del 19 gennaio 2017: al personale in servizio non può essere negata la tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario per far valere in futuro il diritto a pensione privilegiata.
Quanto all’ammissibilità, la Corte si conforma al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 17 agosto 2023, che ha risolto la questione di massima: è ammissibile il ricorso con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento di privilegio, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione. Il collegamento è dato dall’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 174/2016, che attribuisce alle Sezioni Riunite la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione delle norme.
Il provvedimento espresso di diniego della dipendenza fa stato anche ai fini della pensione privilegiata e costituisce accertamento definitivo. Attiene quindi al mero accertamento della dipendenza l’interesse del lavoratore ad acquisire definitiva consapevolezza sulla sussistenza del presupposto, per scegliere se attivare o meno il procedimento diretto al trattamento di privilegio. Il ricorso è pertanto ammissibile.
La Corte respinge anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva. Il Ministero della Difesa è legittimato perché il dipendente è ancora in servizio e l’amministrazione datoriale è competente a fornire all’istituto previdenziale lo stato del servizio all’atto del collocamento in quiescenza. L’INPS è il soggetto deputato ad attribuire l’eventuale pensione privilegiata. È infine respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’Economia, poiché il parere del Comitato di verifica è atto endoprocedimentale. Sul merito e sulle spese la Corte provvede con separata ordinanza.
Nota della Redazione
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