Orfano maggiorenne inabile: onere della prova e inabilità a proficuo lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 41 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a favore del figlio maggiorenne inabile devono sussistere, al momento del decesso del de cuius, due distinti requisiti: la vivenza a carico, intesa come erogazione in tutto o in parte preponderante dei mezzi di sussistenza, e l’inabilità a proficuo lavoro. L’inabilità richiesta dall’art. 2, comma 1, della legge n. 222 del 1984, applicabile per effetto dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, coincide con l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La valutazione va condotta con criteri medico-legali riferiti alla data della morte e non alla sola diagnosi nosografica. Il parere del Servizio di Medicina Legale, esaustivo e logicamente motivato, prevale sulla prospettazione della parte quando non risulti viziato.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne della de cuius, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di reversibilità sulla pensione goduta dalla madre, dipendente del Ministero dell’Istruzione. L’istanza era stata respinta con provvedimento del 29 agosto 2019, sulla base del verbale della Commissione Medica di Verifica che aveva escluso, alla data del 25 gennaio 2019, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La ricorrente ha dedotto di essere stata convivente e a carico della madre, di essere affetta da disturbo bipolare e di percepire la pensione di invalidità al 100 per cento nonché una reversibilità sui contributi privati. Ha chiesto in via istruttoria una consulenza tecnica d’ufficio. L’Istituto ha resistito, negando la prova del sostentamento e richiamando il parere vincolante della Commissione Medica.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico individua la questione nell’accertamento del diritto al trattamento di reversibilità per maggiorenne inabile ai sensi degli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092 del 1973. Richiama quindi la nozione di inabilità fissata dall’art. 2, comma 1, della legge n. 222 del 1984 e ribadisce la necessità dei due requisiti concorrenti: vivenza a carico e inabilità a proficuo lavoro, entrambi da verificare al momento del decesso.
Sul primo requisito la Corte ritiene raggiunta la prova documentale: il certificato contestuale di residenza e stato di famiglia e il modello redditi attestano la coabitazione e l’assenza di reddito imponibile in capo alla ricorrente alla data del decesso.
Sul secondo requisito, invece, il giudice nega la sussistenza. La consulenza tecnica disposta con ordinanza n. 95 del 2021, integrata dai successivi rinvii, ha concluso che al 25 gennaio 2019 l’infermità non comportava la totale inabilità ex art. 2, comma 1, della legge n. 222/1984, permanendo un residuo funzionale psico-fisico applicabile in attività confacenti alle attitudini, individuate nel verbale della Commissione ASL ai sensi della legge n. 68/1999.
Il giudice condivide il parere del Servizio di Medicina Legale dell’ASL di Cagliari, giudicandolo esaustivo, congruamente motivato e immune da vizi logici, coerente con il parere della Commissione Medica di Verifica e con la situazione clinica della ricorrente, in buon compenso sintomatologico nonostante la gravità del disturbo bipolare di tipo II. Le note difensive del 10 gennaio 2024, che denunciavano sottovalutazione della patologia e contraddittorietà rispetto al riconoscimento della reversibilità sui contributi privati, non superano l’esito peritale.
Il ricorso è pertanto respinto. Per la complessità e particolarità della vicenda, ricorrono le ragioni dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. per disporre l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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