La domanda di accertamento del grado di invalidità non basta per il beneficio ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 204 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale avente ad oggetto il mero accertamento del grado di invalidità civile superiore al 74% non è proponibile in via diretta davanti al giudice contabile, in difetto di una specifica domanda amministrativa all’INPS finalizzata al conseguimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. Detto beneficio, riservato agli invalidi con invalidità superiore al 74%, è riconosciuto “a loro richiesta”: l’accertamento del grado invalidante costituisce pertanto soltanto uno dei presupposti di fatto del diritto alla maggiorazione, che deve essere fatto valere nella sua interezza. Ne consegue che, in assenza della predetta domanda amministrativa, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile.
Il Fatto
La ricorrente, affetta da plurime patologie invalidanti, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento dello status di invalido civile in misura pari o superiore al 74%, al fine di ottenere il beneficio dei due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio previsto dall’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000. L’istanza traeva origine dalla deliberazione della Commissione Medica dell’INPS di Palermo, che aveva riconosciuto all’interessata un grado di invalidità del 67%, ritenuto insufficiente rispetto al beneficio anelato.
L’Istituto si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per omessa proposizione di una specifica domanda amministrativa diretta al conseguimento del beneficio, oltre che la carenza di interesse ad agire, e contestando nel merito la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte premette la sussistenza della propria giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento della Sezione, cui opera rinvio per ragioni di sinteticità. Nel merito, tuttavia, il collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di interesse alla sua coltivazione, in assenza di una preventiva domanda amministrativa specifica, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, cod. giust. contabile.
Secondo il prevalente orientamento richiamato dal giudice, è preclusa al giudice contabile la possibilità di effettuare un accertamento del grado di invalidità ai fini del beneficio ex art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 in assenza di previa domanda amministrativa all’INPS. La giurisprudenza della Suprema Corte, ivi citata, ha parimenti escluso la proponibilità di un’azione di mero accertamento del grado di invalidità, ritenendo che tale accertamento costituisca solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione contributiva, che deve essere invece fatto valere nella sua interezza.
La norma citata impone che l’interessato richieda espressamente il beneficio, non essendo sufficiente una generica istanza di accertamento sanitario. Nel caso di specie, l’istante aveva domandato in sede amministrativa il solo riconoscimento del grado di invalidità, senza alcun riferimento alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80 citato, facendo valere tale beneficio per la prima volta in sede processuale. La Corte ritiene quindi il mezzo introduttivo inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale, quale implicazione dell’omessa proposizione della specifica domanda amministrativa.
In ragione della definizione in rito del giudizio, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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