Pensione privilegiata per epatite da causa di servizio riconosciuta in CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 16 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per il riconoscimento della pensione privilegiata il giudice contabile non è vincolato al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e può fondare il proprio convincimento sulla consulenza tecnica d’ufficio. Ove dagli atti emergano pareri favorevoli espressi dalla stessa Amministrazione di appartenenza in ordine alla dipendenza dell’infermità da causa di servizio, la successiva valutazione negativa del Comitato non è idonea a sorreggere il diniego. Il riconoscimento della dipendenza dell’epatite cronica da fatti di servizio, non smentita da riscontri documentali contrari, giustifica l’attribuzione della pensione di privilegio nella settima categoria massima della Tabella A. Resta esclusa la dipendenza della cardiopatia ischemica, nella cui eziologia prevalgono i fattori di rischio clinico-metabolici individuali.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente al Corpo della Polizia di Stato, è stato giudicato non idoneo in modo assoluto al servizio e collocato a riposo per infermità. Con istanza del 27 luglio 2011 ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria per le infermità già giudicate dipendenti e per quelle in corso di accertamento.

L’INPS ha respinto la domanda con due provvedimenti del novembre 2019, negando il trattamento per le patologie ritenute non ascrivibili a categoria o non dipendenti da fatti di servizio. Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione di privilegio, per cumulo delle patologie già riconosciute dipendenti o in forza della dipendenza delle ulteriori affezioni. L’INPS ha eccepito la prescrizione e chiesto il rigetto; il Ministero dell’Interno ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico, non ritenendo la causa matura, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio chiedendo se le patologie già riconosciute dipendenti fossero, anche per cumulo, ascrivibili a categoria pensionabile e se le altre infermità, già valutate ascrivibili, fossero dipendenti da fatti di servizio. Il quesito è stato formulato con riferimento alla data della domanda di pensione, senza poter considerare l’eventuale aggravamento sopravvenuto, in applicazione dell’art. 21, Allegato 2, del d.lgs. n. 174/2016.

Il consulente ha ritenuto l’epatite cronica attiva di medio grado dipendente da causa di servizio, confermando l’ascrizione alla settima categoria della Tabella A. Il ragionamento si fonda sui pareri favorevoli espressi dalla stessa Amministrazione militare e sul riscontro che i dati epidemiologici ricomprendono il personale delle Forze dell’Ordine tra le categorie a rischio, senza che emergano comportamenti a rischio del ricorrente.

Di contro, il collegio medico ha escluso la dipendenza del pregresso infarto in coronaropatia monovasale e dell’ipertensione arteriosa. L’ipercolesterolemia e l’ipertensione, insieme al sesso e all’età, costituiscono fattori di rischio prevalenti rispetto all’impegno psico-fisico lavorativo. La reattività ansiosa disforica è stata parimenti ritenuta non dipendente e non ascrivibile ad alcuna categoria.

Il giudice ha condiviso integralmente il parere, ritenendolo immune da vizi logici ed esaustivamente motivato. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati, con dichiarazione del diritto alla pensione di privilegio di settima categoria massima dalla data della domanda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Quanto alle spese, la Corte le ha compensate verso l’INPS, in ragione della natura tecnica dell’accertamento, e le ha poste a carico del Ministero dell’Interno, per aver ignorato i propri precedenti pareri favorevoli sulla dipendenza dell’epatite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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