Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 175 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, il riconoscimento in via amministrativa della pretesa del ricorrente, intervenuto nel corso del processo con l’emissione del provvedimento di riliquidazione, il pagamento degli arretrati e degli interessi, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Se tale riconoscimento è avvenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite. La soddisfazione extraprocessuale della pretesa, pur determinando l’esito processuale, non elide l’onere delle spese a carico della parte che avrebbe dovuto provvedere prima del giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 1° ottobre 2020, con un’anzianità di servizio al 31.12.1995 di 14 anni e 8 mesi, aveva chiesto all’INPS la riliquidazione della pensione in applicazione dell’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973, invocando l’aliquota del 2,44 per cento sulla base pensionabile per il calcolo delle quote retributive, secondo quanto statuito dalle Sezioni Riunite.

Costituitosi in giudizio, l’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo emesso nelle more dell’udienza il provvedimento di riliquidazione con applicazione dell’aliquota del 2,44%, unitamente alla liquidazione degli arretrati e degli interessi maturati. Con nota successiva i difensori del ricorrente hanno aderito alla richiesta, evincendo dal cedolino di aprile 2024 il pagamento degli arretrati e il ricalcolo della pensione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce anzitutto il quadro giurisprudenziale di riferimento. Richiama la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2021/QM, che ha risolto la questione di massima stabilendo che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Su questa base la Corte rileva che la pretesa pensionistica è stata soddisfatta in sede amministrativa in conformità alla pronuncia delle Sezioni Riunite, mediante l’emissione del provvedimento di riliquidazione, il pagamento dei ratei arretrati e degli interessi. Non vi sono pertanto motivi per disattendere la concorde richiesta formulata dalle parti, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il passaggio centrale riguarda le spese. La Corte verifica che nel caso di specie va applicato il principio della soccombenza virtuale, richiamando in termini la propria precedente pronuncia C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017. Il riconoscimento provvedimentale del diritto del ricorrente, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire, è pacificamente avvenuto, come emerge dalla documentazione depositata dall’INPS, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale.

Da qui la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate equitativamente in € 400,00 oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il criterio è chiaro: la soddisfazione tardiva della pretesa, intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, non consente all’amministrazione di sottrarsi all’onere delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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