Parere positivo sulla costituzione di società in house per i rifiuti urbani (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 114 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di costituzione di una società in house da parte di un ente locale, il controllo demandato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il parere positivo presuppone l’analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Laddove la scelta dell’affidamento in house sia già stata operata in sede di ente di governo dell’ambito, i margini di discrezionalità del singolo comune aderente risultano ridotti. Il parere può essere reso con precisazioni che additano all’ente i profili non compiutamente motivati.
Il Fatto
Il Comune di Marano Valpolicella ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della delibera dell’Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord e ha approvato la costituzione della Newco SpA, società in house per la gestione integrata del servizio pubblico economico a rete dei rifiuti urbani. L’operazione coinvolge complessivamente i comuni del bacino.
Il Consiglio di bacino aveva disposto l’affidamento del servizio alla Newco per la durata di quindici anni, approvando la relazione motivata, il piano economico finanziario asseverato, lo schema di contratto di servizio, lo statuto e la convenzione per il controllo analogo congiunto. Il Comune, assumendo la qualità di socio, ha assunto una partecipazione per un valore inferiore all’unità percentuale del capitale sociale. La delibera è stata sottoposta a consultazione pubblica senza osservazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo, che l’hanno qualificata come attività di controllo con tempi, parametri ed esiti individuati dal legislatore. Il pronunciamento deve intervenire entro sessanta giorni. La verifica riguarda i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’amministrazione, prima della sua attuazione mediante il diritto societario.
La fattispecie rientra tra le ipotesi di parere, poiché all’esito dell’operazione il Comune acquista la qualità di socio in una nuova società. I parametri di riferimento impongono di verificare la congruenza della motivazione in ordine alla necessità della società, alle ragioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i principi di economicità e alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Quanto alla normativa di settore, la Corte osserva che l’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 limita l’ambito oggettivo ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio. La scelta dell’affidamento in house è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza delle disposizioni statali e regionali, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell’ente procedente.
Nel merito, la Sezione ritiene rispettati i vincoli tipologici e finalistici degli artt. 3 e 4 Tusp, essendo l’attività riconducibile alla produzione di un servizio di interesse generale. La sostenibilità finanziaria oggettiva risulta suffragata dal piano economico finanziario asseverato; sotto il profilo soggettivo, l’ente ha attestato la copertura delle spese nel bilancio di previsione. Alla Sezione non risultano però specifiche indicazioni sul rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio, da intendersi anche in chiave prospettica: di qui la prima precisazione, con l’onere in capo all’Ente di monitorare l’evolversi della situazione economica e di operare gli accantonamenti di cui all’art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. n. 138/2011.
Anche l’onere motivazionale sulla convenienza economica risulta assolto mediante rinvio per relationem alla relazione, che contiene analisi di benchmark. Non è invece motivata la compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato: ciò, presumibilmente, in ragione delle caratteristiche del servizio. Su questo punto si appunta la seconda precisazione.
Nota della Redazione
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