Cessazione materia del contendere e compensazione per parziale soccombenza nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 42 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, l’avvenuta riliquidazione del trattamento in corso di causa, che soddisfa la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e, in presenza di una domanda iniziale più ampia di quella poi riconosciuta, si giustifica la compensazione per parziale soccombenza dell’Istituto. Il giudice contabile accerta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione senza pronunciarsi sul merito del diritto vantato.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia Penitenziaria e in quiescenza dal 20 luglio 2012, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione della percentuale del 2,445% ai fini della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e corresponsione degli arretrati. Non potendo vantare al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni, il ricorrente è destinatario del sistema di calcolo c.d. “misto”.
Con ordinanza n. 23/2023 il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Sezione Puglia. Costituitosi l’INPS, l’Istituto ha dichiarato di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha riassunto il giudizio ex art. 109 c.g.c., riducendo la domanda alla sola decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti prende atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 33 del 2023, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, nella parte in cui estende al personale della Polizia Penitenziaria le norme relative agli impiegati civili dello Stato. La decisione del Giudice delle leggi ha quindi definito il presupposto esterno della sospensione, consentendo la riassunzione.
Nel corso del giudizio l’INPS ha documentato l’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in favore del ricorrente. Tale sopravvenienza ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutile la pronuncia di merito. Il ricorrente ha espressamente assentito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo però la declaratoria di soccombenza virtuale dell’Istituto con condanna alle spese.
La Corte non accoglie tale istanza. Il ricorrente aveva originariamente domandato l’accertamento del diritto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, mentre la riliquidazione e la successiva riassunzione hanno circoscritto la pretesa alla sola decorrenza dal 1° gennaio 2022. Sussiste dunque una parziale soccombenza dell’Istituto, che giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il provvedimento si chiude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere e con la compensazione integrale delle spese. La fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza completa il dispositivo.
Nota della Redazione
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