Ottemperanza alla sentenza e inerzia dell’INPS: cessazione della materia e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 49 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere consegue all’emanazione del provvedimento richiesto, anche se intervenuta in corso di causa. La declaratoria non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il giudice può condannare l’amministrazione quando la condotta tenuta riveli inerzia prolungata dopo la diffida ad adempiere. È esclusa l’applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. per responsabilità aggravata in assenza di soccombenza e di resistenza in senso tecnico, quando il giudizio sia volto unicamente all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato. La condanna alle spese si parametra al D.M. n. 55 del 2014.

Il Fatto

Il ricorrente, già ufficiale della Marina Militare e attualmente nella posizione di ausiliaria, ha agito in ottemperanza avverso l’INPS per ottenere l’esecuzione di una sentenza di questa Sezione passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto il suo diritto al riscatto di due anni ai fini pensionistici, con contributo commisurato alla retribuzione in godimento a una data determinata.

Dopo una diffida ad adempiere rimasta senza esito, il ricorrente ha chiesto la fissazione di un termine perentorio e la nomina di un Commissario ad acta. L’Istituto si è difeso sostenendo di attendere dati dal Ministero della Difesa. Nel corso del giudizio l’INPS ha dapprima emesso un provvedimento di riscatto per un periodo inferiore a quello riconosciuto, poi, all’esito di due solleciti del giudice, una nuova delibera per il periodo corretto di due anni, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico rileva che entrambe le parti concordano sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo stato adottato il provvedimento di riscatto per il periodo di due anni, in sostituzione di quello precedente errato. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.

Quanto all’istanza di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dal ricorrente, la Corte la ritiene infondata per carenza genetica dei presupposti: nel giudizio di ottemperanza difettano sia la soccombenza sia la resistenza in senso tecnico, poiché l’azione è volta unicamente all’esecuzione di una sentenza definitiva.

La questione centrale riguarda le spese. L’INPS aveva chiesto la compensazione, ma la Corte ravvisa l’assenza di giusti motivi. Pesa l’inerzia prolungata serbata dall’amministrazione dopo la diffida ad adempiere: il nuovo provvedimento di riscatto avrebbe potuto essere emesso rapidamente, senza alcuna preventiva interlocuzione con il Ministero della Difesa. L’argomento difensivo fondato sull’attesa dei dati ministeriali è dunque superato dalla constatazione che le informazioni necessarie erano già acquisite al fascicolo.

L’Istituto previdenziale è perciò condannato al pagamento delle spese a favore del ricorrente, liquidate in Euro 2.500,00, oltre accessori di legge, applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014. La decisione conferma che l’ottemperanza tardiva, ottenuta solo grazie alla sollecitazione giudiziale, non giustifica la compensazione e impone la condanna dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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