Danno erariale da contributi agricoli ottenuti con fatture fittizie (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 47 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La società beneficiaria di contributi pubblici che, con preventivi maggiorati e fatture relative a operazioni inesistenti, induce in errore l’organismo pagatore e ne ottiene l’erogazione, risponde a titolo di dolo del danno erariale da sviamento dal fine pubblico. L’accertamento dei fatti può fondarsi sulle risultanze del procedimento penale e sugli atti di indagine della Guardia di Finanza, nonché sui flussi finanziari di “rientro” delle somme corrisposte ai fornitori. La mancata costituzione in giudizio del convenuto, ritualmente citato presso l’indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC, non impedisce l’accertamento della responsabilità né impone la rinnovazione della notifica ex art. 93, comma 1, cod. giust. cont. Il danno va liquidato nell’importo del contributo indebitamente percepito, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del pagamento del saldo e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio una società agricola, beneficiaria di un contributo a valere sul PSR 2007-2013, Misura 126, concesso per i danni dell’alluvione che aveva colpito il territorio di Simaxis nell’inverno 2013, chiedendone la condanna al risarcimento di euro 76.851,50 in favore dell’organismo pagatore.

Secondo l’atto di citazione, ai fini dell’ammissione la società produsse un preventivo con importo maggiorato rispetto a quello originale in possesso del fornitore e, per il saldo, giustificativi di spesa relativi a operazioni inesistenti. Dagli accertamenti emerse che i pagamenti erano seguiti da flussi di rientro in contanti a favore della società, al netto dell’IVA. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di condanna di un soggetto per il reato di truffa aggravata, mentre il legale rappresentante della società era deceduto. La convenuta non si è costituita.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte rileva che l’atto di citazione e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati ritualmente e tempestivamente all’indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC. La regolarità della notificazione comporta la declaratoria di contumacia, senza necessità di rinnovazione, evenienza prevista dall’art. 93, comma 1, cod. giust. cont. solo per il vizio che importi nullità della citazione.

Sul merito, la mancata costituzione della società lascia incontestata la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza e dalla Procura. L’esame degli atti consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria senza riproporre in motivazione quanto già dettagliato: gli elementi costitutivi della responsabilità risultano accertati in modo puntuale e univoco dalle concordanti fonti di prova del procedimento penale, integralmente depositato in atti.

La Corte ribadisce che la società ha prodotto un preventivo con importo maggiorato, che non tutti i beni e i servizi risultano effettivamente forniti e che gli importi corrisposti ai fornitori sono stati oggetto di restituzione in contanti. Gli accurati accertamenti sulle movimentazioni bancarie e le testimonianze dibattimentali confermano la falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi, attuata mediante fatture non veritiere formate al solo scopo di documentare costi fittizi.

Il danno erariale è dunque ascritto alla società a titolo di dolo, con condanna al risarcimento in favore di A.G.E.A., individuato dalle determine dell’organismo regionale quale soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti. Sulla somma è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data del pagamento del saldo e, dalla pubblicazione, gli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *