Danno erariale e incarico a legale del libero foro: motivazione e rotazione (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 126 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La scelta di affidare a un legale del libero foro la rappresentanza in giudizio di un ente locale, rinunciando al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, costituisce esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dall’art. 41 d.P.R. n. 49/1973. Tale scelta non è sindacabile nel merito, ma non sfugge al controllo di legittimità della Corte dei conti, che verifica la compatibilità della decisione con i fini pubblici dell’ente e con i criteri di economicità ed efficacia. L’amministrazione deve pertanto sorreggere l’affidamento oneroso con una motivazione adeguata. Quanto all’indagine di mercato, gli incarichi legali di singola prestazione rientrano tra i contratti esclusi dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ma restano soggetti ai principi generali e al principio di rotazione: il secondo affidamento al medesimo avvocato già incaricato, ove la prestazione precedente sia stata eseguita a regola d’arte, non è irragionevole e giustifica la deroga alla rotazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto davanti alla Sezione giurisdizionale di Bolzano il segretario generale di un Comune, contestandogli un danno erariale di 3.983,40 euro. Il pregiudizio, secondo l’accusa, sarebbe derivato dall’affidamento oneroso a un avvocato del libero foro per la difesa in due giudizi, senza considerare il patrocinio gratuito dell’Avvocatura dello Stato e senza una preventiva indagine di mercato.
La co-convenuta, vicesegretaria, ha aderito all’addebito e ha definito la propria posizione con il rito monitorio. Il giudizio è quindi proseguito nei confronti del solo convenuto, che ha eccepito la nullità assoluta degli atti per violazione della normativa sull’uso della lingua tedesca e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge l’eccezione di nullità. Il quadro normativo è dato dall’art. 9, comma 3, cod. giust. cont., che rinvia allo Statuto speciale e alle relative norme di attuazione. Il d.P.R. n. 670/1972 e il d.P.R. n. 574/1988 proteggono l’uso del tedesco secondo un criterio di territorialità, non di personalità. Nel caso concreto il pubblico ministero contabile, dopo un invito a dedurre bilingue, ha ricevuto controdeduzioni in italiano e ha correttamente presunto questa come lingua prescelta: si è così ingenerato un legittimo affidamento.
Nel merito, la Corte rileva d’ufficio l’inapplicabilità dell’art. 21 d.l. n. 76/2020. La fattispecie contestata è a formazione progressiva: la prima parte della condotta è omissiva, la seconda ne è mero effetto. Lo scudo erariale presuppone invece il dolo, non la colpa.
Sul primo profilo, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è una scelta discrezionale. Come ogni scelta siffatta, va sostenuta da adeguata motivazione. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 30527/2019: il merito amministrativo non sottrae la decisione al controllo di legittimità, poiché i fini pubblici devono ispirarsi a economicità ed efficacia.
Nel caso di specie la delibera di Giunta n. 270/2021 risulta però sufficientemente motivata. Dopo l’esito favorevole del giudizio di primo grado e la notifica dell’appello, l’ente ha rinnovato l’incarico allo stesso difensore per garantire la continuità della difesa. Tale scelta è ragionevole, coerentemente con la sentenza della Sezione di Trento n. 26/2022.
Sul secondo profilo, la Corte distingue tra incarichi legali di singola prestazione, contratti esclusi ai sensi dell’art. 17, comma 1, e incarichi complessi soggetti al codice dei contratti. Il conferimento in esame ha a oggetto la sola difesa in appello e ricade nella prima categoria. Restano però ferme le regole dell’art. 4 d.lgs. n. 50/2016: economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e rotazione. Il secondo affidamento al medesimo legale, eseguita a regola d’arte la prestazione precedente, giustifica la deroga alla rotazione ai sensi della linea guida ANAC n. 4 e ora dell’art. 49 d.lgs. n. 36/2023. La domanda è quindi respinta nel merito.
Quanto alla co-convenuta, che ha agito in sostituzione del segretario assente, la Corte ravvisa idonei motivi per la compensazione integrale delle spese.
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Nota della Redazione
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