Passaggio di consegne e irregolarità formali non inficiano la regolarità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 220 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto del consegnatario di beni mobili, le irregolarità formali del verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante non incidono sulla regolarità del conto e non impongono la segnalazione alla Procura contabile, quando derivino da un oggettivo impedimento alla ricognizione dei beni non addebitabile all’agente. L’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002 subordina l’apposizione della clausola di riserva a situazioni eccezionali da motivare e impone lo scioglimento entro un termine perentorio; la sua violazione resta sul piano formale e non determina, di per sé, responsabilità contabile. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C. non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione tenuta per legge a tale adempimento.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di stampati carta valori — le carte di soggiorno per stranieri — affidata al consegnatario di beni mobili di una Questura, per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2022. Il conto, depositato nel maggio 2023, era stato parificato dai responsabili dell’ufficio e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale competente.

Il magistrato istruttore, con relazione del luglio 2024, aveva segnalato criticità: la mancata trasmissione della relazione ex art. 139 C.G.C. e le carenze del verbale di passaggio di consegne tra il consegnatario cessante e quello subentrante. Il verbale era sintetico, privo del registro dei buoni di carico e scarico, e recava la clausola di accettazione “con riserva per verifica“, mai sciolta. Da qui l’iscrizione a ruolo del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio approva il conto e dichiara il discarico dell’agente ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C., escludendo irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Sotto il profilo formale il conto risulta debitamente parificato e munito del visto di regolarità; sotto il profilo sostanziale è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione, come richiesto dall’art. 140, comma 2, C.G.C..

Quanto al verbale di passaggio di consegne, la Corte non nasconde la sinteticità dello stesso né l’apposizione della riserva, mai sciolta. Rileva però che le deduzioni difensive e la documentazione allegata dimostrano una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale. Da un lato la dismissione del sistema GECO, in uso sino a poco prima del passaggio; dall’altro l’anomala protrazione dell’implementazione del sistema sostitutivo, con mancanza di credenziali e del profilo di consegnatario. Circostanze non addebitabili all’agente.

Il Collegio riconosce che tali circostanze avrebbero dovuto essere più correttamente esplicitate nel verbale, in ossequio all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002. La riscontrata violazione di carattere formale, tuttavia, non incide nel caso concreto sulla regolarità del conto né impone la segnalazione alla Procura contabile prevista dal terzo comma del medesimo articolo.

Sulla relazione ex art. 139 C.G.C., la Sezione richiama il proprio orientamento già espresso dalla sentenza n. 198/2024: la mancata produzione non può essere addebitata all’agente, bensì all’Amministrazione, tenuta per legge a tale adempimento obbligatorio. Il contenuto della relazione, secondo l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, deve dare conto dell’attività di verifica svolta, della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture e delle evenienze che possano aver alterato l’assetto contabile.

Il Collegio approva dunque il conto, con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali, demandando per il futuro il puntuale adempimento degli obblighi di legge. In assenza di statuizione di condanna, non provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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