Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 53 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soddisfazione, in pendenza di giudizio, della pretesa azionata dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, che il giudice dichiara come concordemente richiesto dalle parti. Tale declaratoria non preclude però la pronuncia sulle spese. Ove risulti che l’amministrazione debitrice ha disatteso il sollecito e si sia attivata solo dopo la proposizione del ricorso, opera il principio della soccombenza virtuale: la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte si valuta a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Ne consegue la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto a decorrere dal 2017, ha chiesto alla Corte dei conti il ricalcolo del trattamento pensionistico. Sosteneva che la quota retributiva dovesse essere determinata con l’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e non con quella più sfavorevole dell’art. 44 del medesimo D.P.R., richiamando l’estensione disposta dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Aveva inoltrato all’INPS, nel luglio 2022, istanza di ricalcolo rimasta senza riscontro. Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha rappresentato di aver riliquidato la prestazione applicando l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 dall’1.01.2022, con arretrati e interessi legali posti in pagamento con la rata di novembre 2023, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, non può che prendere atto di tale sopravvenienza e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.

La declaratoria non esaurisce però il thema decidendum. Il ricorrente ha chiesto una pronuncia sulla soccombenza virtuale e sulle conseguenti spese legali, lamentando l’eccessivo ritardo nella liquidazione. La Corte richiama il principio, affermato a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la soccombenza virtuale consiste nella fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, valutata a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione.

Applicando tale criterio, il giudice rileva che è documentato in atti come l’Istituto previdenziale abbia disatteso il sollecito ricevuto e si sia determinato ad adottare i dovuti provvedimenti solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale davanti alla Corte. Il ritardo, per stessa ammissione dell’Istituto, era dipeso dall’attesa di istruzioni della sede centrale, pervenute solo nel maggio 2023.

Su queste basi la Corte ritiene di dover comunque condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, liquidandole in euro cinquecento in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e fissa in trenta giorni dall’udienza il termine per il deposito della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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