Controllo delle spese elettorali e istruttoria preliminare del Collegio (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 131 del 07.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, esercita la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tal fine il Collegio avvia un’istruttoria preliminare e può richiedere al Presidente del Consiglio comunale la certificazione dei dati necessari all’accertamento, individuati nel numero degli iscritti alle liste elettorali, nella data di convocazione dei comizi, nell’elenco delle formazioni politiche partecipanti e nella data di insediamento degli eletti. La richiesta istruttoria costituisce atto prodromico e strumentale all’esercizio del controllo, privo di contenuto decisorio sulla conformità delle spese.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche, costituito presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria sulle elezioni amministrative 2024 tenutesi nei Comuni umbri con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Poiché il Comune di Gubbio rientra tra gli enti soggetti a tale controllo, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire una serie di dati per poter procedere alle verifiche previste dalla legge n. 515/1993 e dalla legge n. 96/2012.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014. Tale disposizione, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio richiama altresì l’art. 14-bis, comma 1, del D.L. n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che ha modificato l’art. 12 della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, nonché i primi indirizzi interpretativi espressi dalla Sezione delle Autonomie con le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014.

Verificata dal sito del Ministero dell’Interno la ricorrenza dei presupposti soggettivi, il Collegio ha preso atto che il Comune di Gubbio ha popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed è quindi soggetto al controllo. Da qui la necessità di acquisire gli elementi conoscitivi indispensabili per l’attività di verifica: il numero degli iscritti alle liste elettorali, l’elenco delle formazioni politiche partecipanti, la data di convocazione dei comizi e la certificazione dell’insediamento degli eletti.

Il Collegio ha pertanto deliberato di chiedere al Presidente del Consiglio comunale di certificare tali dati, con trasmissione entro 10 giorni dal ricevimento, tramite posta elettronica certificata o in formato cartaceo. L’atto si configura dunque come istruttoria preliminare, funzionale all’esercizio del controllo e privo di valutazioni sul merito della conformità delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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