Il divieto antimafia di percepire fondi pubblici prescinde dalla forma associativa (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 55 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di conseguire contributi, finanziamenti ed erogazioni pubbliche previsto dall’art. 67, commi 1, lett. g), e 8, d.lgs. n. 159/2011 si applica anche a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti elencati nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. commessi in forma non associativa, poiché il rinvio normativo è automatico e non distingue tra fattispecie associative e concorsuali. La relativa interdittiva prescinde da una valutazione di specifica pericolosità del soggetto e persegue la finalità di prevenire l’infiltrazione mafiosa. Il beneficiario che attesti falsamente l’insussistenza delle cause ostative risponde a titolo di dolo, non escludendosi la responsabilità per il fatto che l’ente erogatore abbia omesso i controlli. L’omessa dichiarazione degli elementi impeditivi integra occultamento doloso del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, con decorrenza della prescrizione dalla scoperta e non dall’erogazione.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato un imprenditore agricolo, titolare di una ditta individuale esercente allevamento di ovini e caprini, per il danno erariale di euro 30.605,54. Secondo l’accusa, l’uomo aveva ottenuto tra il 2010 e il 2016 aiuti a valere sui fondi FEAGA e FEASR, presentando le domande tramite i Centri di Assistenza Agricola e attestando l’insussistenza di cause impeditive, pur essendo stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. in concorso.

La Procura ha contestato la violazione dell’art. 67 del Codice antimafia, che preclude l’accesso alle provvidenze a chi abbia riportato condanna per uno dei reati dell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, l’assenza di dolo, l’estraneità del reato al novero associativo e l’illegittimità costituzionale della disciplina per irretroattività e finalità punitiva.

La Motivazione della Corte

Sulla prescrizione, il Collegio richiama l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 e rileva che la norma non richiede una condotta attiva di dissimulazione, distinguendosi dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. L’occultamento va inteso in senso oggettivo, come impossibilità per l’amministrazione di conoscere il fatto lesivo. Poiché i requisiti erano rimessi all’autocertificazione del richiedente, il dies a quo decorre dal rapporto conclusivo della Guardia di Finanza del 13.01.2023, con conseguente tempestività dell’invito a dedurre notificato il 10.03.2023.

Nel merito, la Corte conferma la sussistenza del danno erariale: il beneficiario non era legittimato a conseguire le risorse, essendo incorso nella causa di divieto del citato art. 67, comma 8. Le attestazioni rese nelle domande risultano smentite per tabulas dal certificato del casellario giudiziario.

Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui l’interdittiva riguarderebbe solo i reati associativi. Richiamando Corte cost. n. 118 del 2022 e Corte cost. n. 178 del 2021, si afferma che l’applicazione degli effetti interdittivi prescinde dalla natura associativa del delitto. L’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. colloca l’art. 630 cod. pen. in posizione autonoma, senza riferimento a connotazioni di criminalità organizzata.

Quanto alla dedotta questione di legittimità costituzionale, il Collegio la ritiene irrilevante e non manifestamente fondata. L’interdittiva antimafia non costituisce completamento del trattamento sanzionatorio, ma risponde all’interesse pubblico del contrasto alla criminalità, generando l’incapacità giuridica a prescindere dalla pericolosità concreta.

L’elemento soggettivo è ravvisato nel dolo: le attestazioni furono rilasciate sotto la propria responsabilità ex d.P.R. n. 445/2000, con piena conoscenza della condanna e delle pene accessorie. Irrilevante è il ruolo del CAA, non gravando sui suoi dipendenti alcun obbligo di garanzia sulle dichiarazioni del beneficiario. La prova testimoniale è pertanto respinta come non decisiva. Il convenuto è condannato al pagamento della somma, oltre rivalutazione e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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