Conto ex art. 140 c.g.c. e resa dei conti dei distributori irregolare (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 194 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà dell’amministrazione di riunire in uno o più conti riassuntivi le gestioni di contabili della stessa specie, ex art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c., presuppone che l’ente sia in grado di fornire, a supporto, gli elementi che attestino l’effettiva resa del conto da parte di ciascuna sotto-gestione. Tale onere non è soddisfatto da prospetti di elaborazione e controllo interno, redatti unilateralmente dall’ufficio, che ricostruiscono ex post l’esito delle vendite e dei versamenti, ma esige una rendicontazione formata e sottoscritta da ciascun incaricato, recante l’assunzione di responsabilità propria dell’atto di resa del conto. La mancata produzione di detti documenti, unitamente all’omessa evidenza della gestione a materia dei titoli ex art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924 e all’esposizione tra le riscossioni di somme non effettivamente incassate a tale titolo, compromette la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile e determina la dichiarazione di irregolarità del conto ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio concerneva il conto giudiziale reso dal responsabile del Settore Patrimonio Montano di un’Unione Montana, quale agente contabile incaricato della riscossione dei corrispettivi per il rilascio dei permessi di raccolta dei funghi epigei, per l’esercizio 2020. La gestione si era articolata attraverso una pluralità di distributori esterni convenzionati, ai quali erano affidati i titoli per la vendita al pubblico. Il conto, redatto secondo il modello 21, esponeva riscossioni e riversamenti per un importo complessivo, con annotazione a margine della restituzione di somme a favore di alcuni distributori.
L’istruttoria condotta dal Magistrato istruttore aveva evidenziato profili critici tra cui la mancata presentazione dei conti giudiziali da parte degli agenti secondari, l’omessa rappresentazione della gestione dei titoli rimasti in giacenza, l’adozione di modalità di versamento non previste dalla convenzione e l’esposizione tra le riscossioni di somme non riconducibili a effettivi incassi. L’agente contabile, costituitosi, aveva eccepito la regolarità della gestione, invocando la prevalenza della sostanza sulla forma e la sussistenza di una resa del conto sostanziale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente inquadrato la natura del giudizio di conto, sottolineando come esso non si esaurisca in una verifica meramente documentale, ma sia finalizzato ad accertare la veridicità, la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile delle somme riscosse e dei titoli affidati alla gestione. Tale esigenza si pone in termini particolarmente stringenti quando la riscossione è affidata a una pluralità di soggetti operanti su base convenzionale.
Quanto alla qualificazione del rapporto tra l’Ente e i distributori, il Collegio ha rilevato la sussistenza di due possibili inquadramenti: quello dell’art. 192 del R.D. n. 827/1924, che configura un rapporto tra agente contabile principale e agenti secondari, tenuti a rendere il proprio conto da unirsi a corredo di quello del primo; ovvero quello del conto riassuntivo ex art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c. Pur condividendo l’adesione a quest’ultima opzione, la Corte ha precisato che essa non è da sola sufficiente a superare le irregolarità riscontrate, difettando, nella specie, gli elementi documentali idonei a supportare la legittimità del conto riassuntivo.
Il Collegio ha, infatti, escluso che i prospetti analitici per singolo distributore, redatti dall’ufficio e privi di sottoscrizione degli interessati, potessero equivalere a una resa del conto individuale, in quanto atti di controllo interno privi dell’elemento essenziale dell’assunzione di responsabilità. Ha inoltre rilevato la non omogeneità dei criteri di compilazione tra il conto e il prospetto allegato, che impediva un riscontro infra-annuale e rendeva i documenti raffrontabili solo quanto al totale generale.
Con riferimento alla gestione a materia dei titoli, la Corte ha evidenziato l’inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 621, comma 7, R.D. n. 827/1924, non risultando alcuna evidenza del carico e scarico dei bollettari rimasti in giacenza. Ha, altresì, ritenuto la dichiarazione sostitutiva prodotta non equipollente alla resa del conto del consegnatario, trattandosi di atto unilaterale formato a distanza di oltre cinque anni dai fatti di gestione. Ha infine stigmatizzato l’esposizione tra le riscossioni di somme mai effettivamente incassate a tale titolo, inclusa la quota di deposito cauzionale restituita, rilevando come la rigidità del modello non possa giustificare una rappresentazione difforme dalla realtà gestionale.
La Corte ha, quindi, dichiarato il conto irregolare, in quanto le predette criticità risultavano idonee a compromettere la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione, senza che ciò comportasse una condanna dell’agente contabile e con conseguente esonero dal provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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