Premialità pubbliche e obbligo di segnalazione degli OIV alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 62 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione devono comunicare tempestivamente alla Corte dei conti le criticità riscontrate in sede di validazione della Relazione sulla performance, sia in caso di mancata validazione sia in caso di validazione con osservazioni, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009. La funzione di controllo sulla gestione attribuita alla Corte dei conti dall’art. 100, comma 2, Cost. e dall’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994 postula la simmetria informativa tra l’Organismo e la magistratura contabile, la cui omissione integra un vulnus al corretto funzionamento del ciclo della performance. L’efficacia del sistema premiale presuppone obiettivi sfidanti, indicatori attendibili, rispetto della tempistica del ciclo e parametri omogenei di misurazione. La diffusione trasversale di obiettivi poco qualificanti e l’appiattimento verso l’alto delle valutazioni determinano il riconoscimento di premialità in assenza dei presupposti meritocratici che le giustifichino.
Il Fatto
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha programmato, con la deliberazione n. 7/2023/G, un’indagine intitolata “Segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente”. L’indagine è stata circoscritta all’orizzonte temporale 2020-2022 con riferimento alle Amministrazioni centrali dello Stato.
La disamina ha investito le segnalazioni trasmesse dagli Organismi Indipendenti di Valutazione, nonché i dati relativi alle premialità riconosciute al personale dipendente e poste a carico del fondo per le risorse decentrate. L’istruttoria è stata condotta anche attraverso autonoma reperizione dei documenti di validazione nei siti istituzionali delle Amministrazioni, in taluni casi non pervenuti alla Corte. Ne è scaturito il rapporto approvato con la deliberazione in esame.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla centralità della validazione della Relazione sulla performance, che può concludersi con validazione pura, con validazione accompagnata da osservazioni o con mancata validazione, secondo i criteri delle Linee guida n. 3/2018. In tutte le ipotesi diverse dalla validazione pura sorge l’obbligo di comunicazione alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica, previsto dall’art. 14, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009, la cui ratio risiede nella promozione della simmetria informativa tra Organismi e magistratura contabile.
Dall’istruttoria è emerso che gli OIV di alcuni Ministeri, pur avendo formulato specifiche osservazioni in sede di validazione, non hanno ottemperato all’obbligo di trasmissione. La Corte ha pertanto reperito autonomamente le relative risultanze. Il dato è stato qualificato come non conformità al dettato normativo, con conseguente raccomandazione agli Organismi di assicurare la puntuale comunicazione degli esiti per le annualità successive.
Sul piano sostanziale, la Sezione ha rilevato la diffusione di obiettivi particolarmente bassi e autoreferenziali, nonché l’adozione di indicatori poco sfidanti. Ne è derivato l’appiattimento verso l’alto delle valutazioni del personale, con prevalente attribuzione della classe di punteggio massima tanto alla dirigenza quanto al personale delle aree funzionali. La Corte ha osservato come la definizione degli obiettivi sia rimessa agli stessi dirigenti che ne sono destinatari, alimentando l’autoreferenzialità del sistema.
Altre criticità trasversali sono state individuate nell’assenza di un adeguato sistema di controllo di gestione, nell’omesso aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione, nella mancata attuazione della valutazione partecipativa di cui alle Linee guida n. 4/2019, nella scarsa attenzione al bilancio di genere e nel mancato rispetto della tempistica del ciclo. La Corte ha inoltre evidenziato il carattere non uniforme delle classi di punteggio adottate dalle singole Amministrazioni, che ostacola la comparazione tra amministrazioni in assenza di parametri omogenei.
Il quadro complessivo ha indotto la Sezione a concludere per la non piena efficacia del sistema di valutazione della performance. Da qui le raccomandazioni rivolte agli OIV per la puntuale trasmissione degli esiti, alle Amministrazioni centrali per il rispetto degli adempimenti e la conclusione delle procedure in corso, agli organi di indirizzo politico-amministrativo per l’espletamento delle procedure selettive dei componenti, e al Dipartimento della funzione pubblica per l’esercizio dell’attività di indirizzo e verifica dell’operato degli Organismi.
Nota della Redazione
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