Malfunzionamento strumenti e vento forte escludono la colpa grave contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 54 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la colpa grave richiede una doppia valutazione: oggettiva, concernente lo scostamento tra la condotta tenuta e quella richiesta dalla regola cautelare, e soggettiva, relativa alle condizioni concrete e alle capacità dell’agente. Essa si configura solo in presenza di una negligenza intollerabile, di una trascuratezza imperdonabile o di una superficialità inescusabile rispetto ai doveri di servizio. Il malfunzionamento degli strumenti di bordo, non contestato dalla parte pubblica, e l’imprevedibile azione di un vento forte costituiscono fattori idonei a rendere più sfumato lo scostamento dalla condotta dovuta, relegando l’addebito al gradino della colpa lieve e impedendo il sorgere della responsabilità. La regola vale anche quando la condotta del dipendente sia antigiuridica, ove le finalità perseguite non siano banali o superflue.
Il Fatto
Un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, comandante di una squadra piloti di battelli d’assalto del Gruppo Intervento Speciale, era stato comandato presso un cantiere navale per verificare l’esecuzione di alcuni lavori su un battello in conto garanzia. Secondo la ricostruzione della Procura Regionale, il militare si era posto alla guida del natante, unitamente a due tecnici civili, e, una volta impostata la rotta lungo il canale delimitato dalle boe, aveva concentrato l’attenzione sul plotter di bordo. L’imbarcazione, per effetto del forte vento, era scarrocciata fuori dal canale e aveva urtato una roccia sommersa, riportando danni quantificati dall’Amministrazione in Euro 41.946,00.
L’inchiesta amministrativa interna aveva escluso dolo e colpa grave, ravvisando solo colpa lieve. La Procura Regionale aveva invece contestato la colpa grave, per essersi il militare messo alla conduzione di un natante ancora sotto la responsabilità del cantiere e per aver lasciato il governo del timone in una zona dove occorreva la massima attenzione. Il convenuto si era costituito contestando il requisito soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente respinto le istanze istruttorie della difesa, ritenendole irrilevanti e non decisive. Ha richiamato l’orientamento secondo cui solo al giudice del merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, gravando sul richiedente l’onere di dimostrare il rapporto di causalità logica tra la circostanza trascurata e la soluzione data alla controversia (Cass. n. 12997 del 2004, n. 15466 del 2002, n. 1892 del 2002).
Nel merito, la Corte ha riconosciuto l’antigiuridicità della condotta: il militare non avrebbe dovuto assumere la conduzione di un natante sotto la responsabilità del cantiere. Ha però spostato l’attenzione sul requisito soggettivo, ritenuto assorbente, e ha ricostruito la nozione di colpa grave secondo la concezione normativa, che impone di valutare la condotta in concreto, con giudizio ex ante, secondo i criteri di prevedibilità ed evitabilità (Sezioni Riunite n. 56 del 1997, I Sezione Centrale n. 13 del 2024). Ha richiamato la doppia delibazione richiesta al giudice contabile, sul piano oggettivo e su quello dell’esigibilità della condotta.
La Corte ha poi valorizzato il malfunzionamento del plotter e del sonar, non contestato dalla Procura, con conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. (Cass. Sez. Un. n. 12065 del 2014): se gli strumenti fossero stati efficienti, con elevata probabilità il sinistro non si sarebbe verificato. Ha inoltre escluso che il convenuto avesse abbandonato il timone, non risultando la contestazione suffragata dagli atti, e ha qualificato il vento forte di intensità 7 della scala Beaufort come concausa efficiente e determinante, unitamente alla presenza di scogli sommersi non visibili. La velocità, pur superiore al limite di tre nodi, era contenuta.
Infine, la Corte ha ritenuto che le finalità perseguite dal militare — sincerarsi della regolare esecuzione dei lavori su un prototipo destinato a impieghi estremi — non fossero banali né superficiali. Lo scostamento dalla condotta dovuta è apparso modesto e sfumato, e le circostanze concrete hanno reso più sbiadite le omissioni. Gli addebiti, né isolatamente né nel loro insieme, hanno raggiunto lo spessore della colpa grave, fermandosi alla colpa lieve. Il convenuto è stato pertanto assolto, con liquidazione delle spese legali a carico dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, nella misura di Euro 2.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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