Inammissibile la domanda di causa di servizio senza istanza di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 61 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare o assimilato già collocato in quiescenza, che impugni il diniego amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, è tenuto a presentare domanda amministrativa di pensione privilegiata: la sola istanza di accertamento della causa di servizio, eventualmente finalizzata all’equo indennizzo, non integra la condizione dell’azione. In tal caso il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. e dell’art. 167, comma 2, d.P.R. 1092/1973, perché la domanda di mero accertamento della dipendenza costituisce frazionamento della fattispecie costitutiva del diritto e non manifesta un interesse ad agire concreto ed attuale. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di accertamento della causa di servizio proposta ai fini del trattamento pensionistico privilegiato.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio nel dicembre 2020 con il grado di Maresciallo aiutante, è stato riformato dalla CMO per diabete mellito di tipo 1 scompensato e collocato in congedo assoluto. Titolare di pensione indiretta di inabilità dal marzo 2021, ha chiesto gli accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Il CVCS ha espresso parere negativo e il Comando Generale dell’Arma ha dichiarato l’infermità non dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente diritto alla pensione privilegiata, con liquidazione dei ratei pregressi dal pensionamento. Si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva, l’Arma dei Carabinieri e l’INPS, che ha dedotto la mancata presentazione di alcuna domanda di pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

Il giudice respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze: l’accertamento della titolarità dell’azione va svolto con riferimento alla prospettazione del ricorso, mentre la titolarità sostanziale attiene al merito (richiamate Cass. civ., SS.UU., n. 2951/2016 e precedenti contabili conformi). La funzione procedimentale del CVCS, istituto presso il MEF, non consente di ritenerlo estraneo agli effetti della decisione.

Anche l’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata. Il petitum non riguarda l’equo indennizzo, ma l’accertamento della causa di servizio ai soli fini del trattamento pensionistico privilegiato. La giurisprudenza di legittimità devolve alla Corte dei conti anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento privilegiato (Cass., SS.UU., ord. 5467/2009, con ord. n. 4325/2014 e sent. n. 1306/2017).

È invece fondata l’eccezione di inammissibilità per mancanza della previa domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il ricorrente era già in quiescenza al momento del deposito del ricorso e non aveva mai presentato istanza di pensione privilegiata prima del novembre 2023, data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. L’art. 167, comma 2, d.P.R. 1092/1973 prevede che, fuori dall’ipotesi di cessazione per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio, il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda; l’art. 168 ne indica contenuto e destinatario. La fattispecie ricade dunque nel comma 2, con conseguente onere di attivare il procedimento amministrativo.

La Corte richiama l’orientamento contabile secondo cui, per chi non è più in servizio, l’istanza amministrativa deve avere ad oggetto sia la dipendenza da causa di servizio sia il beneficio economico richiesto, non essendo sufficiente un giudizio sulla sola prima (Sez. giur. Reg. Sicilia n. 394/2023, Sez. giur. App. Reg. Sicilia n. 166/A/2022 e n. 713/2021). Il principio di unicità dell’accertamento ex art. 12 d.P.R. 461/2001 non rende implicita la domanda di pensione nella richiesta di accertamento della causa di servizio (Sez. giur. App. Reg. Sicilia n. 13/A/2023).

Il giudice esclude che l’orientamento sia superato da C. conti, SS.RR., sent. 12/2023/QM/PRES: quella pronuncia riguarda il militare ancora in servizio attivo, che agisce in funzione della futura pensione privilegiata per preservare la prova dei fatti di servizio. Nel caso di chi è già in quiescenza opera invece il divieto di azioni autonome di mero accertamento di elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto (Cass., SS.UU., n. 27187/2006). Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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