Difetto di giurisdizione contabile per i consumi dell’alloggio di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 62 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulla pretesa risarcitoria che il Procuratore regionale azioni per il mancato pagamento delle utenze elettriche e idriche di un alloggio di servizio. Le somme richieste costituiscono il corrispettivo dovuto dall’utente per la fornitura di energia e acqua e non il corrispettivo di un servizio reso dal dipendente all’amministrazione. L’omesso pagamento integra l’inadempimento di un’obbligazione a contenuto pecuniario soggetta alla disciplina del diritto comune. La controversia appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il carattere pubblicistico del rapporto di impiego e la natura pubblica del soggetto creditore non mutano il titolo della pretesa.

Il Fatto

Il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha convenuto in giudizio un dipendente civile del Ministero della Difesa, addetto ai servizi di vigilanza presso il Comando Militare Autonomo della Sardegna, chiedendo la condanna al pagamento di euro 9.109,00, o in subordine di euro 8.198,00, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa riguarda i consumi elettrici e idrici dell’alloggio di servizio per incarico goduto dal convenuto in forza di atto di concessione del 16 maggio 2001.

Il procedimento era scaturito dalla trasmissione della notizia di reato da parte della Procura della Repubblica di Cagliari e dalla successiva archiviazione penale, motivata dall’assenza di prova del comportamento fraudolento e dal disordine amministrativo nella gestione dei contatori a defalco. Il requirente aveva contestato al dipendente di aver omesso di corrispondere gli oneri accessori per il periodo 2001-2015, quantificati in origine in euro 13.663,85, rideterminati dopo l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare il merito, il Collegio verifica d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile. La pretesa attorea consiste nella richiesta di condanna al pagamento delle spese sostenute dal Comando Militare per le utenze dell’alloggio concesso al dipendente. Secondo la prospettazione accusatoria, la violazione degli obblighi del rapporto concessorio sarebbe strumentale rispetto al rapporto di servizio e le conseguenze lesive della condotta omissiva costituirebbero danno erariale.

La Corte richiama il proprio orientamento (Sezione I giurisdizionale di Appello n. 12/2002/A; Sezione II giurisdizionale di Appello n. 437/2013) e quello della Suprema Corte (Cassazione SSUU n. 10870/2008; n. 10871/2008; n. 12376/2008; n. 12379/2008). In tema di mancato pagamento del canone concessorio e degli oneri connessi, la giurisdizione contabile sussiste solo per i danni cagionati da funzionari, impiegati e agenti nell’esercizio delle loro funzioni. Il mancato pagamento del canone non realizza un’attività posta in essere dal dipendente nell’esercizio delle sue funzioni e appartiene alla giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Collegio estende il principio alla fattispecie. Non si discute della violazione del rapporto di servizio, ma di un rapporto di natura privatistica: le somme richieste costituiscono il corrispettivo dovuto dall’utente per la fornitura di elettricità e acqua da parte dei gestori dei rispettivi servizi. Il Comando Militare ha svolto la funzione di intermediario tra utente e gestori, in ragione della natura a defalco dei contatori relativi all’alloggio.

Diventa così superflua ogni considerazione sul carattere pubblico del servizio svolto dal dipendente e sulla dedotta natura pubblica delle somme richieste, che non possono essere considerate corrispettivo di alcun servizio reso in favore dell’amministrazione. L’omesso pagamento dei consumi integra l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria di diritto comune, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudizio è definito in base a una questione preliminare; ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016 le spese sono compensate. La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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