Obbligo di resa del conto giudiziale e improcedibilità per i consegnatari (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 256 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto del consegnatario di beni, modulato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, presuppone che la gestione abbia ad oggetto beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia. In difetto di tale presupposto non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia declinatoria non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conto giudiziale reso da un agente contabile per l’esercizio finanziario 2019, relativo a una gestione qualificata come conto del consegnatario di beni. Il prospetto depositato riproduce il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996.
La gestione oggetto del conto non ha però ad oggetto beni mobili o materie per i quali l’agente sia titolare del debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e su tale questione la Sezione è stata chiamata a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, ricostruendone la natura di prospetto modellato sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, cioè il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
Da questa premessa la Corte trae la conseguenza decisiva sul piano processuale. La gestione che forma oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. L’obbligo di resa del conto giudiziale presuppone infatti che sussista il rapporto di custodia rispetto a beni che ne costituiscono l’oggetto. Venuto meno tale presupposto, l’obbligo non può essere configurato.
Il Collegio aderisce alla conclusione espressa dalla Procura regionale e la conforta richiamando la giurisprudenza contabile che, con orientamento consolidato, ritiene che con riguardo ai beni suddetti non sia configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Vengono richiamate, tra le altre, la Sez. Piemonte n. 217/2018, la Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, la Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, la Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e la Sez. Calabria n. 323/2013.
La Corte non ricostruisce nel dettaglio la vicenda contabile, perché la questione si risolve sul piano della configurabilità dell’obbligo: assente l’obbligo di resa, il giudizio non può procedere. Di qui la dichiarazione di improcedibilità del giudizio in epigrafe, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Sul piano delle spese, la Sezione non adotta alcuna statuizione di condanna, in ragione del tipo di pronuncia resa. La decisione risulta assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria, con la prescritta annotazione in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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