Pensione d’inabilità: bonus contributivo parametrato all’età pensionabile vigente (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 77 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il bonus contributivo riconosciuto al dipendente pubblico cessato dal servizio per inabilità assoluta e permanente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si calcola in misura pari a quella che sarebbe spettata al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Tale espressione costituisce un’endiadi che va riempita di contenuto precettivo da fonti di rango legislativo, con riguardo all’età pensionabile vigente nel tempo, e non dalla fonte regolamentare subordinata. Il riferimento al sessantesimo anno di età contenuto nell’art. 9, comma 3, del d.m. n. 187/1997 non è quindi opponibile al pubblico dipendente. Il beneficio incontra il solo limite massimo dei 40 anni di anzianità contributiva complessiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, è cessato dal servizio il 5 febbraio 2021 per inabilità ed è titolare, dalla stessa data, di pensione d’inabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. Il diritto al trattamento era stato accertato con sentenza di questa Sezione giurisdizionale, divenuta definitiva.

Con ricorso depositato il 29 aprile 2025 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di liquidazione emesso dall’INPS, contestando il mancato riconoscimento del bonus contributivo nella misura dovuta. L’Istituto aveva incrementato la contribuzione effettiva solo fino al compimento del sessantesimo anno di età, riconoscendo quattordici anni, dieci mesi e otto giorni, anziché il periodo intercorrente fino al sessantasettesimo anno di età. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem e, nel merito, la correttezza del calcolo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha respinto l’eccezione preliminare dell’INPS. La precedente sentenza si era limitata a riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione d’inabilità, senza pronunciarsi sulle modalità di calcolo né sulla quantificazione del trattamento: il provvedimento impugnato non era ancora stato emesso. Non si era formato alcun giudicato implicito su aspetti contigui, né il ricorso introduce questioni costituenti presupposto logico della decisione già assunta. Per le stesse ragioni è stata respinta l’eccezione di abuso del diritto, non ravvisandosi alcuna parcellizzazione della domanda.

Nel merito il ricorso è stato accolto. La Corte ha rilevato che l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 rinvia, per le modalità applicative, a una fonte regolamentare di secondo grado. La disposizione richiama espressamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la pensione d’inabilità per infermità non dipendente da causa di servizio.

Il d.m. n. 187/1997, all’art. 9, comma 3, fissa l’incremento dell’anzianità al periodo mancante per il raggiungimento del sessantesimo anno di età. Secondo il giudicante, però, l’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995 — che pure richiama l’art. 2, comma 3, della legge n. 222/1984 — disciplina l’inabilità per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e non le pensioni pubbliche. Diversamente opinando, il comma 12 resterebbe svuotato di significato, poiché sarebbe stato sufficiente estendere il comma 15 al pubblico impiego.

La Corte ha aderito all’orientamento secondo cui l’età pensionabile è un’endiadi da riempire con fonti di pari rango legislativo, non con la previsione regolamentare subordinata. L’interpretazione dinamica del limite anagrafico non può essere vanificata da un decreto ministeriale e risente dell’evoluzione della normativa di settore. Il richiamo dell’INPS alla risalente giurisprudenza contabile è stato giudicato superato. Il beneficio resta contenuto nel limite dei 40 anni di servizio riconoscibili.

Accertato che il ricorrente è stato collocato a riposo prima del sessantasettesimo anno di età, vigente ratione temporis ai sensi dell’art. 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011, con anzianità di servizio di quattordici anni e nove mesi, è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione computando il bonus in ragione di tale limite. Sugli arretrati sono dovuti interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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