Cessazione della materia del contendere su ottemperanza INPS dopo riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 69 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione abbia posto in essere gli atti idonei a dare integrale esecuzione al giudicato, satisfacendo la pretesa del ricorrente. L’accertamento dell’avvenuta esecuzione può fondarsi sulla dichiarazione della difesa della parte, che riconosca l’intervenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale, senza necessità di pronunciare l’ottemperanza né di nominare un commissario ad acta. Venuto meno l’interesse alla decisione, la declaratoria di cessazione assorbe la domanda di nomina del commissario e comporta la compensazione delle spese in assenza di soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, per l’accertamento della mancata ottemperanza alla sentenza n. 189/2020 della stessa Sezione, parzialmente riformata in appello. Chiedeva l’assegnazione di un termine perentorio all’INPS, Direzione Provinciale di Sassari, per adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione integrale del giudicato e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.
In via prodromica, in data 15.09.2023, il ricorrente aveva notificato all’INPS formale atto di diffida ad adempiere. L’istituto, costituitosi in giudizio il 29.03.2024, ha evidenziato di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica e di aver dato esecuzione al giudicato con la mensilità di maggio 2024.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Giudice unico attiene al sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente aveva chiesto la condanna dell’INPS all’integrale esecuzione della sentenza n. 189/2020, come parzialmente riformata in appello, e la nomina del commissario in caso di inerzia.
Nel corso dell’udienza del 22.04.2024, la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando di essere già in possesso del cedolino emesso per la mensilità di maggio 2024, attestante le domandate riliquidazioni. La parte ha quindi riconosciuto l’intervenuta soddisfazione della propria pretesa sostanziale.
La Corte ha preso atto della dichiarazione della difesa in relazione all’oggetto della controversia. L’avvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’INPS, documentata dal cedolino, ha fatto venir meno l’interesse all’ottemperanza e, con esso, la necessità di assegnare termini ovvero di nominare un commissario ad acta. La domanda di nomina del commissario resta assorbita dalla sopravvenuta satisfazione.
Il Giudice unico ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese tra le parti. La compensazione riflette l’assenza di una vera soccombenza, essendo l’esecuzione intervenuta e riconosciuta dalla stessa difesa del ricorrente.
Nota della Redazione
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