Nessuna estensione analogica del regime pensionistico dei Carabinieri al Corpo Forestale regionale (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 68 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera affinità delle funzioni svolte dal personale del Corpo Forestale regionale rispetto a quelle del Corpo Forestale dello Stato, confluito nell’Arma dei Carabinieri, non giustifica l’applicazione automatica e analogica del più favorevole regime pensionistico previsto dal D.Lgs. n. 165 del 1997 per il comparto Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco. L’acquisizione dei requisiti pensionistici agevolati da parte del personale forestale statale deriva non già dalla normativa di ordinamento del 2004, bensì dall’assorbimento nell’Arma disposto dal D.Lgs. n. 177 del 2016, intervento legislativo autonomo e derogatorio rispetto al restante pubblico impiego. In assenza di una espressa e formale equiparazione normativa, il lavoratore appartenente a una categoria non può invocare per via analogica benefici riconosciuti a dipendenti incardinati in altri comparti. Non è pertanto violato l’art. 3 Cost., stante l’oggettiva differenza tra personale ad ordinamento civile e personale militare.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, ha chiesto nel 2022 il collocamento in quiescenza, assumendo di avere già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia secondo la disciplina statale dettata per le Forze Armate e di Polizia, con limite di età pari a sessanta anni. L’Amministrazione regionale ha respinto l’istanza rilevando che per i dipendenti dell’Ente il limite è di sessantacinque anni e che l’interessato ne aveva sessantadue.
Il ricorrente ha impugnato la determinazione davanti alla Corte dei Conti, deducendo l’illegittimo richiamo al ruolo unico regionale e l’assimilabilità del Corpo Forestale sardo a quello nazionale, e ha chiesto in via subordinata di sollevare questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali e statali. È intervenuto ad adiuvandum il Sindacato Autonomo Forestali; si sono costituiti la Regione e l’INPS.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS, sul rilievo che il ricorrente ha presentato domanda all’Amministrazione di appartenenza ed è iscritto alla CPDEL, gestione rientrante nell’Istituto previdenziale.
Nel merito, la Corte ha valorizzato la cornice statutaria: l’art. 3, comma 1, lett. a), e l’art. 5, lett. b), della Legge costituzionale n. 3 del 1948 attribuiscono alla Regione competenza primaria sullo stato giuridico ed economico del proprio personale. Su questa base il limite di sessantacinque anni fissato per i dipendenti regionali costituisce corretta applicazione della normativa regionale, senza invasione delle competenze statali in materia previdenziale.
Il passaggio centrale riguarda la pretesa equiparazione. Il D.Lgs. n. 177 del 2016 ha soppresso il Corpo Forestale dello Stato e lo ha inglobato nell’Arma dei Carabinieri: l’applicazione ai forestali statali del minore limite anagrafico di sessanta anni è frutto di quella specifica riforma, non della normativa di ordinamento del 2004. Sul versante regionale, invece, il rapporto di lavoro del Corpo Forestale sardo è disciplinato dalla contrattazione collettiva sin dal 1998 e rientra nel pubblico impiego contrattualizzato, a differenza del personale in regime di diritto pubblico.
Da qui la conseguenza: la mera affinità di funzioni, pur parzialmente omogenee, non consente l’applicazione analogica delle disposizioni speciali in assenza di una espressa previsione del legislatore statale. La Corte ha richiamato in proposito la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittimi i trattamenti differenziati tra Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare (Corte Costituzionale nn. 270 del 2022 e 33 del 2023).
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate manifestamente infondate: i componenti del Corpo Forestale sardo sono personale ad ordinamento civile, mentre i Carabinieri hanno status militare e rango di Forza Armata. Quanto all’art. 97 Cost., la censura è stata ritenuta lacunosa e, comunque, priva di effetti sull’equilibrio di bilancio. Il ricorso è stato quindi respinto, con spese compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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