Improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante a entrambe le udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 34 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appello contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. La declaratoria di improcedibilità non richiede istanza di parte né opposizione dell’appellato, e produce la conferma della sentenza appellata. La regola opera come conseguenza automatica del duplice comportamento omissivo dell’appellante, senza necessità di esame del merito dei motivi.
Il Fatto
Una dirigente scolastica, collocata in quiescenza dal 1° settembre 2016, otteneva dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico. Il giudice di primo grado disponeva il computo, nella base pensionabile, di tutti i benefici economici previsti dal CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018, inclusi gli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza 31 dicembre 2018, e condannava l’INPS alla riliquidazione e al pagamento delle differenze arretrate, oltre accessori.
L’Istituto previdenziale proponeva appello, sostenendo che la pensione era stata correttamente riliquidata sulla base degli aumenti contrattuali fino al 1° gennaio 2018, ma non di quelli con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ritenuti non applicabili ai soggetti già in quiescenza. Secondo l’appellante, l’art. 40, comma 3, del CCNL 2016-2018, norma eccezionale, avrebbe consentito l’estensione ai pensionati dei soli benefici dei commi 1 e 2 dell’art. 39, e non anche di quelli del comma 4, aventi efficacia oltre il triennio contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Sezione centrale d’appello non affronta il merito della questione pensionistica e dichiara l’appello improcedibile. La trattazione orale era stata fissata per l’udienza del 14 maggio 2025. In quella sede il collegio constatava l’assenza dell’appellante INPS e, rilevata tale assenza, disponeva il rinvio della discussione ai sensi dell’art. 196 c.g.c., con onere della segreteria di comunicare l’estratto del verbale, nel rispetto del termine di 60 giorni liberi prima dell’udienza di discussione, avvertendo che in caso di mancata comparizione alla nuova udienza l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
All’udienza del 21 gennaio 2026 il collegio prendeva nuovamente atto dell’assenza dell’appellante INPS. Non risultava costituito neppure il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
Il percorso argomentativo della Corte muove dal dato letterale dell’art. 196 c.g.c., richiamato nel testo: se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. Il collegio applica la norma in termini automatici: la duplice assenza dell’appellante integra il presupposto della declaratoria, senza che rilevi l’assenza dell’appellato o della parte pubblica non costituita.
La conseguenza processuale è duplice. Da un lato l’appello è dichiarato improcedibile; dall’altro, per effetto della declaratoria, la sentenza di primo grado è confermata. Nessuna statuizione è resa sulle spese.
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Nota della Redazione
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