Ottemperanza e soccombenza virtuale: spese a carico delle amministrazioni in ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 64 del 11.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, determinata dal sopravvenuto adempimento della pretesa azionata in corso di giudizio, non preclude al giudice contabile la condanna alle spese. Ai fini della regolazione delle spese si applica il principio della soccombenza virtuale: rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha prodotto la cessazione. Ne consegue che le amministrazioni che hanno concorso a determinare il ritardo nell’esecuzione del giudicato sono tenute al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in parti uguali.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 158/2021. Dopo la diffida ad adempiere, notificata all’INPS e successivamente alla Guardia di Finanza, il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di un termine perentorio alle amministrazioni per adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione della sentenza e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
La Guardia di Finanza ha chiesto l’estromissione dal giudizio, assumendo che la legittimazione spettasse all’INPS. L’Istituto, costituitosi, ha sostenuto di non aver potuto dare esecuzione alla sentenza in qualità di ordinatore secondario di spesa. La causa è stata rinviata più volte per consentire l’adempimento e la correzione di un decreto della Guardia di Finanza affetto da un dato errato. Nel marzo 2024 il difensore ha rappresentato l’avvenuto adempimento da parte dell’INPS con la rata di febbraio 2024, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria che aveva dato origine alla lite. Essendo stata soddisfatta la pretesa azionata, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
La questione giuridica attiene alla regolazione delle spese. La Corte richiama il principio della soccombenza virtuale, elaborato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui rileva la fondatezza dell’iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione. Su questa base ritiene comunque dovuta la condanna delle amministrazioni resistenti.
Il percorso argomentativo si fonda sulla documentazione in atti, dalla quale emerge che entrambi i resistenti hanno concorso a determinare il ritardo nell’adempimento della sentenza n. 158/2021. L’Istituto previdenziale, a fronte della nota della Guardia di Finanza del 9 febbraio 2022, ha comunicato la propria incompetenza per la riliquidazione, in quanto ordinatore secondario, solo il 28 marzo 2023. L’Amministrazione, dal canto suo, ha errato nel ritenere competente l’INPS e ha poi commesso l’errore che ha impedito all’Istituto di procedere definitivamente.
La Corte accoglie quindi la richiesta di condanna alle spese, respingendo la proposta di compensazione avanzata dall’INPS. Le spese di assistenza legale sono liquidate in favore del difensore antistatario nella complessiva somma di euro mille, al netto degli oneri di legge, con condanna in parti uguali della Guardia di Finanza e dell’INPS.
Nota della Redazione
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