Discarico del conto giudiziale del cassiere sanitario (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 26 del 08.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile pronuncia il discarico del conto giudiziale quando il conto risulta idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile, ai sensi dell’art. 140, comma 2, cod. giust. cont. L’accertata rispondenza del conto alle indicazioni già impartite con pregresse pronunce esonera il giudice designato dalla revisione analitica quando il decreto presidenziale che disciplina l’attività istruttoria dell’anno non la imponga più. Il potere di verifica del conto, dunque, non è esercitabile in modo indifferenziato: la sua modulazione dipende dal decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. e dalla destinazione delle risorse istruttorie alle figure di agenti contabili che effettivamente la richiedono.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso dal cassiere dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige — Comprensorio Sanitario di Merano per l’esercizio finanziario 2015. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio con apposita relazione, ai sensi degli artt. 145 e 147 cod. giust. cont., proponendo il discarico del contabile.
La proposta si fonda su una circostanza processuale e organizzativa precisa: la verifica della rispondenza del conto alle indicazioni impartite con precedenti sentenze-ordinanze non risulta più contemplata nel decreto presidenziale emanato per l’anno 2025. Il Procuratore regionale ha formulato conclusioni conformi alla relazione del giudice relatore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del conto giudiziale, che deve essere idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile. Su questa base, con rispettive pregresse sentenze-ordinanze, la Sezione aveva formulato una serie di indicazioni indirizzate ai cassieri e agli economi dei diversi Comprensori sanitari dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.
L’attività di revisione svolta sui conti successivamente depositati in esito a quelle pronunce ha costantemente riscontrato la rispondenza alle indicazioni impartite, con conseguenti proposte e conformi provvedimenti di discarico. Il dato rilevante, per il giudice designato, è che tale verifica di rispondenza non risulta più indicata nel decreto presidenziale ex art. 145, comma 2, cod. giust. cont. per l’anno 2025.
La Corte valorizza l’esigenza di destinare l’attività istruttoria ad altre figure di agenti contabili, rispetto alle quali l’ottimale utilizzo delle esigue risorse a disposizione risulta maggiormente necessario. La prosecuzione di un’analitica verifica di conformità su conti già riconosciuti regolari, osserva il relatore, non si concilia con tale destinazione.
Da qui la conclusione: non si rinvengono plausibili ragioni per non ritenere che la già accertata rispondenza alle richiamate indicazioni connoti anche il conto in epigrafe. Il Collegio reputa pertanto non necessario sottoporlo a specifica revisione per pronunciarne il discarico, e, condividendo la prospettazione del giudice designato, esclude che sussistano condizioni ostative. La sentenza dispone il discarico dell’agente contabile relativamente al conto giudiziale in epigrafe e nulla statuisce sulle spese.
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Nota della Redazione
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