Imposta di soggiorno e giudizio di conto: discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 87 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è funzionale all’accertamento della regolarità della gestione svolta da chi, in qualità di agente contabile, maneggia denaro o altri valori dell’ente pubblico. Il controllo amministrativo non è sufficiente a garantire l’interesse collettivo all’utilizzo dei fondi, dovendosi salvaguardare i diritti patrimoniali degli enti. Ai sensi dell’art. 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile, il conto compilato d’ufficio per mancato deposito determina l’automatica iscrizione a ruolo e la fissazione dell’udienza. Ove il conto chiuda in pareggio e non siano mossi rilievi dall’ente né dal pubblico ministero contabile, la gestione è dichiarata regolare con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile titolare di una struttura ricettiva, in relazione all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2020. Il conto giudiziale è stato compilato d’ufficio dal Comune interessato, poiché l’agente, nonostante i solleciti, non ha ottemperato all’obbligo di deposito. Il magistrato assegnatario ha quindi chiesto la fissazione dell’udienza, comunicata all’ente, all’agente e al pubblico ministero.

La Procura Regionale ha depositato memoria chiedendo il discarico dell’agente. All’udienza né l’amministrazione né l’agente si sono costituiti; il pubblico ministero ha concluso per il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del giudizio di conto come strumento di verifica del dovere pubblico di chi svolge una funzione comportante il maneggio di denaro o valori di pertinenza dell’ente. Il controllo amministrativo non basta a garantire l’interesse collettivo all’uso di tali fondi: l’accertamento della regolarità della gestione è necessario per tutelare i diritti patrimoniali dell’ente.

Sul piano processuale, la Corte richiama l’art. 147, comma 3, lettera a), del Codice di giustizia contabile, di cui al d.lgs. n. 174 del 2016: l’udienza è sempre fissata per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. Da ciò discende che la redazione d’ufficio del conto comporta, in via automatica, l’iscrizione a ruolo.

Il Collegio verifica poi che, ai sensi dell’art. 147, comma 4, il decreto di fissazione e la relazione del giudice designato siano stati comunicati all’ente e, per il suo tramite, all’agente contabile e al pubblico ministero, con pienezza del contraddittorio.

Nel merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio sul modello prescritto, la gestione risulta chiusa in pareggio e regolare. Non sono stati mossi rilievi né dall’ente destinatario del tributo né dal pubblico ministero contabile. La Sezione dichiara pertanto regolare la gestione e dispone il discarico dell’agente, esonerandosi dal provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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