Conto giudiziale improcedibile in assenza di debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 163 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili risponde dell’obbligo di resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia in senso tecnico, cioè quando i beni siano detenuti per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti. Ove l’agente sia mero utilizzatore di beni iscritti nell’inventario dell’Ente e in uso continuativo presso il proprio ufficio, sussiste il solo debito di vigilanza, con obbligo di redazione di un conto amministrativo e non di un conto giudiziale. In tale ipotesi il giudizio di conto va dichiarato improcedibile per carenza dei presupposti normativamente previsti. La questione preliminare assorbe ogni valutazione di merito sulla regolarità del conto.
Il Fatto
Un agente contabile, consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune, presentava il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2016. Il magistrato incaricato dell’istruttoria, con relazione d’irregolarità, rilevava che il conto non riguardava beni per i quali l’agente avesse un debito di custodia in senso tecnico, ma beni costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente e verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza. Segnalava inoltre irregolarità formali: assenza del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario, mancanza dell’atto di nomina, tardività del deposito e omessa allegazione della relazione dell’organo di controllo interno.
Il magistrato chiedeva quindi che fosse sottoposta preliminarmente al Collegio la questione dell’ammissibilità e procedibilità del conto e, solo in subordine, quella della sua regolarità. Il consegnatario, con memoria, rappresentava di aver redatto e depositato il conto per errore, non sussistendo debito di custodia ma solo obbligo di vigilanza, e chiedeva la declaratoria d’improcedibilità. Il Pubblico Ministero concludeva nello stesso senso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame del conto, redatto su modello conforme a quello di legge, il modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, con indicazione della consistenza iniziale, del carico, dello scarico e della consistenza finale, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale.
Il nodo giuridico è la distinzione tra consegnatario con debito di custodia e consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti quanto alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse. Sul punto la Sezione rinvia ai propri precedenti.
La Corte verifica allora se l’agente avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione — nel qual caso sussisterebbero sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia quello di resa del conto giudiziale — oppure se fosse mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, con il solo obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.
Accertata la sussistenza del debito di custodia, occorrerebbe poi stabilire se l’agente rivestisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di presentazione di un sub-conto da allegare al conto dell’agente principale e non autonomamente alla Corte, oppure svolgesse in totale autonomia le proprie funzioni, assumendo il ruolo di consegnatario con obbligo di autonoma resa del conto.
Nel caso concreto il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’Ente, rispetto ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. La circostanza è confermata dallo stesso consegnatario. La natura dei beni — in uso continuativo nell’ufficio di pertinenza, non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti — esclude l’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari senza esame nel merito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
Nota della Redazione
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