Revocazione inammissibile se la sentenza di primo grado è appellabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 182 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è ammesso, ai sensi dell’art. 202, primo comma, c.g.c., esclusivamente avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Le sentenze del giudice contabile di primo grado in materia pensionistica sono appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. c.g.c. e non rientrano nella fattispecie delle decisioni adottate in unico grado. La revocazione delle sentenze appellabili è consentita, ai sensi dell’art. 202, terzo comma, c.g.c., solo quando sia scaduto il termine per l’appello. Il ricorso proposto durante la pendenza di tale termine è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo la revocazione di una sentenza depositata dal giudice contabile di primo grado. L’INPS, destinatario delle notifiche, non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 25 novembre 2025 il Giudice, in deroga al primo comma dell’art. 157 c.g.c., ha dato facoltà al ricorrente, costituitosi e comparso in proprio, di esporre le proprie ragioni. La doglianza riguarda la mancata considerazione di una copia cartacea di una PEC consegnata al segretario prima dell’udienza. Il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e l’applicazione dell’art. 93 c.g.c., commi 1 e 5, in relazione alla contumacia del convenuto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice affronta in via preliminare la verifica dei presupposti di ammissibilità del mezzo di impugnazione. Il richiamo è all’art. 202, primo comma, c.g.c., che elenca le tassative ipotesi di revocazione: dolo di una parte, dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato, prove false, rinvenimento di documenti decisivi, omissione o doppio impiego di somme ed errore di calcolo, errore di fatto, contrasto con precedente giudicato.
Il Collegio chiarisce però che l’elencazione delle cause non esaurisce il vaglio: il mezzo straordinario è promuovibile solo avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Il requisito oggettivo opera sul piano dell’ammissibilità e precede ogni valutazione sul merito delle doglianze.
Le sentenze rese dal giudice contabile di primo grado in materia pensionistica sono appellabili ai sensi degli artt. 170 e ss. c.g.c.. Esse non possono quindi qualificarsi come decisioni pronunciate in unico grado, con la conseguenza che il rimedio revocatorio non è esperibile.
Il Giudice esamina anche l’ipotesi dell’art. 202, terzo comma, c.g.c., che ammette la revocazione delle sentenze appellabili quando è scaduto il termine per l’appello, subordinandola alla sopravvenienza della scoperta del dolo o della falsità, del recupero dei documenti, dell’accertamento del dolo del giudice o della rilevazione dell’omissione, del doppio impiego o dell’errore di calcolo. Nel caso concreto il ricorrente ha depositato il ricorso il 10 luglio 2025, quando il termine per proporre appello avverso la sentenza impugnata era ancora pendente.
Il difetto del presupposto oggettivo assorbe ogni altra questione e conduce alla declaratoria di inammissibilità. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’INPS.
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Nota della Redazione
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