Imposta di soggiorno e discarico dell’agente contabile nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 88 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si connette al dovere pubblico dei soggetti che, quali agenti contabili, svolgono una funzione comportante il maneggio di denaro o di altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non è sufficiente a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo sotteso all’utilizzo di tali fondi: occorre l’accertamento della regolarità della gestione svolta dall’agente, nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione di riferimento. Il conto compilato d’ufficio, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile, impone la fissazione dell’udienza e l’iscrizione a ruolo. Ove la gestione risulti regolare e il conto chiuda in pareggio, la Sezione approva il conto e pronuncia il discarico dell’agente contabile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda un agente contabile titolare di una struttura ricettiva, in relazione all’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale era stato compilato d’ufficio dal Comune interessato, poiché l’agente, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva ottemperato all’obbligo di deposito.

Il magistrato assegnatario ha chiesto la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile. Il decreto di fissazione e la relazione del giudice designato sono stati comunicati all’ente e, per il suo tramite, all’agente contabile e al Pubblico Ministero. Né l’amministrazione né l’agente si sono costituiti; il Pubblico Ministero ha concluso per il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce preliminarmente la funzione del giudizio di conto. Esso si connette al dovere pubblico di chi, come agente contabile, maneggia denaro o altri valori di pertinenza di un ente pubblico. Il controllo amministrativo non basta a garantire in modo obiettivo l’interesse collettivo: serve l’accertamento della regolarità della gestione, nell’ambito del rapporto di impiego o di servizio, a salvaguardia dei diritti patrimoniali degli enti pubblici.

La Corte richiama l’art. 147, comma 3, lett. a), del Codice di giustizia contabile: l’udienza è sempre fissata, tra l’altro, per i conti compilati d’ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati. La redazione d’ufficio del conto, a seguito del mancato deposito, determina in via automatica ed ineludibile l’iscrizione a ruolo.

Quanto al merito, dalla disamina del conto compilato d’ufficio dal Comune, redatto sul prescritto modello, il conto chiude in pareggio e risulta regolare. La gestione relativa all’imposta di soggiorno per l’esercizio 2021 può dunque ritenersi regolare, con approvazione del conto e conseguente discarico dell’agente contabile.

La Sezione sottolinea che nessun rilievo è stato mosso né dall’ente destinatario del tributo né dal Pubblico Ministero contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio, per le quali nulla è dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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