Parifica del conto giudiziale, alterità e spese economali non ammesse (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 11 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La coincidenza soggettiva tra l’agente contabile e il responsabile del servizio finanziario che ha parificato il conto integra una grave irregolarità, ostativa all’approvazione del conto. L’attività di parifica presuppone un’esigenza elementare di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato: la sua omissione determina l’assenza di idonea parificazione e impedisce la verifica giudiziale del conto. Solo le spese connotate da necessarietà, non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità possono gravare sul fondo economale; non vi rientrano gli acquisti di generi di conforto e gli omaggi al di fuori di un contesto istituzionale. La mancata redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente ma all’amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione del fondo economale di un Comune per il periodo 1-31 dicembre dell’esercizio 2019. Il conto giudiziale, redatto su modello non conforme al mod. 23 del d.P.R. n. 194/1996, era stato sottoscritto dall’agente, che vi aveva apposto anche il visto di regolarità quale responsabile del servizio finanziario. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, ne aveva chiesto il giudizio rilevando profili formali e sostanziali: la concentrazione dei buoni economali in un’unica data, descrizioni generiche e alcune spese estranee alle ipotesi dell’art. 71, comma 3, del regolamento di contabilità comunale.

L’ente aveva rappresentato l’intenzione di rimediare alle carenze dei software e di rivedere i regolamenti di economato; l’agente aveva dedotto che le irregolarità derivavano dall’organico limitato e dai sistemi informatici, che le spese contestate rientravano tra quelle di non rilevante ammontare e che non vi erano stati ammanchi. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità del conto, ritenendo non superabile la violazione del principio di alterità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina del servizio di economato, che l’art. 71 del regolamento di contabilità delimita alle spese di ufficio di non rilevante ammontare, alle imposte e tasse, alle spese di viaggio e alle forniture urgenti e impreviste. Su questa base rileva che la coincidenza tra agente e responsabile del servizio finanziario costituisce grave irregolarità. La parifica, nella specie, è stata adottata con provvedimento dello stesso agente che aveva reso il conto.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, richiamato nella decisione, l’attività di verifica presupposta dalla parificazione non può essere svolta dal medesimo agente che ha reso il conto, per l’esigenza elementare e irrinunciabile di alterità, prima ancora che di indipendenza, tra controllore e controllato. La competenza a parificare, quando l’agente sia l’unico dipendente o rivesta la qualifica di responsabile del servizio, va intestata al Segretario comunale in funzione sostitutiva, o in via residuale al Sindaco.

Dall’omessa osservanza del principio di alterità deriva, come corollario, l’assenza di idonea parificazione e quindi l’impossibilità di qualsiasi verifica giudiziale: la parifica è fase imprescindibile ai fini della procedibilità del giudizio sul conto. L’irregolarità è pertanto assorbente.

Il Collegio esamina comunque le spese contestate, non rientranti nelle ipotesi regolamentari e prive dei caratteri propri della gestione economale. Le spese economali, si osserva, rivestono carattere residuale e minimale e devono essere connotate da non programmabilità, imprevedibilità e improcrastinabilità, in rigorosa interpretazione della deroga. Non vi rientrano gli acquisti di generi di conforto e gli omaggi estranei a un contesto istituzionale. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., la sua omissione non è addebitabile all’agente bensì all’amministrazione. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente non ammesso a discarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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