Responsabilità contabile e nesso causale del funzionario estraneo alla gestione del contratto (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 102 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il nesso causale tra la condotta del funzionario e il danno erariale deve essere accertato in concreto e non può fondarsi su mere presunzioni. Il dipendente che, pur privo di competenza funzionale sulla gestione del contratto, abbia proposto al dirigente competente una soluzione idonea a evitare il pregiudizio, non risponde del danno determinato dal mancato seguito dato dagli organi titolari del potere di firma. In tal caso la condotta del soggetto competente si pone come causa esclusiva del danno e interrompe ogni collegamento eziologico con l’attività del proponente. La valutazione di incidenza causale compiuta in un diverso giudizio, in via virtuale e nei confronti di soggetto non evocato in quello precedente, non è vincolante e non produce alcun automatismo.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti siciliana ha convenuto in giudizio un funzionario dipendente dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, chiedendone la condanna al pagamento di euro 22.090,04, oltre rivalutazione e interessi. L’addebito riguardava la gestione del contratto di locazione di un immobile sito a Siracusa, con conseguente pagamento di un canone semestrale ritenuto inutile per il periodo aprile/ottobre 2017.

In un precedente giudizio il danno era stato accertato nei confronti di altri tre soggetti e la condanna, confermata in appello, era stata definita con sentenza di questa Sezione n. 804/2022. Secondo la Procura, dalle memorie difensive del precedente processo era emerso che il convenuto aveva di fatto trattenuto la pratica e continuato a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, con una incidenza causale stimata nella misura del 20%. Da qui la richiesta di condanna per colpa grave e imperizia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di sistema. Il divieto di chiamata in causa per ordine del giudice nel giudizio di responsabilità amministrativa non può essere aggirato attribuendo valore vincolante a una valutazione causale compiuta in via virtuale in un processo diverso. Il convenuto non era stato né invitato a dedurre né citato nel giudizio precedente, così che non aveva potuto difendersi sull’an del proprio contributo causale.

La Corte richiama l’art. 83 c.g.c. e la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 2022. La disciplina organica ivi dettata esclude in ogni caso la chiamata officiosa del terzo; l’apporto del terzo rileva solo per dimensionare e ridurre la responsabilità di chi è stato convenuto per iniziativa del pubblico ministero. Da ciò la conseguenza che le valutazioni contenute nella pronuncia precedente non possono determinare alcun automatismo nella configurazione di una responsabilità reale nel presente giudizio.

Nel merito, la Corte verifica anzitutto la condotta. Il contratto prevedeva la disdetta con preavviso di dodici mesi e il recesso con preavviso di sei mesi. Quanto alla disdetta, alla data utile essa non era ragionevolmente proponibile, non essendo ancora nota l’epoca di conclusione dei lavori della nuova sede. Quanto al recesso, il trasferimento si era completato in aprile 2017 e il termine veniva ragionevolmente individuato entro ottobre 2016.

Il convenuto aveva predisposto una proposta di comunicazione che, pur non tecnicamente corretta, preannunciava sostanzialmente l’interruzione del rapporto di locazione. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente competente ha interrotto un decorso che, secondo la Corte, il Tribunale di Siracusa avrebbe potuto qualificare come recesso anticipato, evitando il danno. Le informazioni fornite dal convenuto non hanno assunto rilievo causale, derivando il mancato seguito dai dubbi dello stesso dirigente sulla competenza ad approvare la proposta.

Il Collegio esclude infine che le dichiarazioni rese da altro dipendente nel precedente giudizio possano fondare un diverso giudizio sul nesso causale, sia per la loro finalità difensiva, sia perché il coinvolgimento del convenuto nelle procedure non consente di ricondurre alla sua condotta l’inerzia del soggetto competente. La domanda va pertanto respinta, con assoluzione del convenuto e liquidazione delle spese legali in suo favore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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