Insufficiente la prova dello stress lavorativo per la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 57 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio di una patologia coronarica esige la prova del nesso causale o concausale tra l’attività lavorativa e l’infermità. Il mero allegato di condizioni di lavoro stressanti, non supportato da riscontro documentale e disatteso dal parere del Collegio medico legale, non è idoneo a fondare il diritto al trattamento privilegiato. Le linee guida scientifiche di riferimento non conferiscono allo stress psicosociale alcun ruolo, diretto o indiretto, nel determinismo della malattia coronarica. Il Ministero della Giustizia, quale ex datore di lavoro, è privo di legittimazione passiva nel giudizio pensionistico, che intercorre esclusivamente con l’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, già assistente capo presso una casa circondariale e collocato in quiescenza, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità dal 2018, ha agito per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia cardiaca e della conseguente pensione privilegiata. Nel 2015 era stato ricoverato per infarto miocardico acuto, trattato con PTCA e stent.

Nel 2021 ha presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio, rimasta inevasa. Dopo la diffida e una richiesta di documentazione al Ministero, il ricorrente ha invocato il silenzio-rifiuto e ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’ascrizione alla quinta categoria della tabella A e la condanna dell’INPS al pagamento dalla data della domanda. L’Istituto ha eccepito l’impossibilità di provvedere per il mancato riscontro del Ministero.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Giudice dichiara la contumacia del Ministero della Giustizia e la sua carenza di legittimazione passiva, essendo estraneo al rapporto pensionistico e non obbligato alla determinazione e al pagamento del trattamento.

Nel merito, la decisione si fonda sulla relazione del Collegio medico legale, che ha escluso qualsiasi rapporto di significativa inferenza causale o concausale tra l’attività di guardia penitenziaria e la patologia coronarica. Il CML ha osservato che la documentazione sull’attività lavorativa riguarda solo gli ultimi tre anni di servizio, successivi all’evento del 2015, e che manca del tutto la prova delle condizioni stressanti degli anni precedenti.

La Corte richiama le linee guida ESC: la malattia coronarica è cronica e progressiva, sostenuta da fattori di rischio intrinseci e acquisiti. Nella cartella clinica risultano fumo, sovrappeso e familiarità. Il CML ha escluso che lo stress psicosociale abbia alcun ruolo patogenetico, salvo eventuali disturbi psicologici franchi, nella specie non documentati.

Il Giudice rileva che incombe sul ricorrente l’onere probatorio del nesso causale e che questi non ha versato alcun riscontro documentale dello stato di stress lamentato, né ha articolato richiesta di prova orale nel ricorso. La consulenza di parte, che eccepisce l’incompletezza delle indagini sulle mansioni svolte, non è idonea a confutare il parere del CML. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’INPS, liquidate in base ai parametri del DM 55/2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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