Computo del pre-ruolo scolastico ai fini della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 553 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riliquidazione della pensione spetta il computo dei periodi di servizio pre-ruolo svolti come supplenze temporanee, a condizione che il rapporto di lavoro e l’effettivo versamento della contribuzione risultino provati in giudizio. È infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché l’esistenza del rapporto di lavoro emerge dalla stessa documentazione prodotta. Il giudice contabile, accertato il diritto al computo, condanna l’INPS al pagamento dei maggiori ratei con gli interessi legali o, se eccedenti, la rivalutazione monetaria. La rinuncia a un capo della domanda originaria integra parziale soccombenza reciproca e giustifica la compensazione parziale delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, cessata dal servizio il 31 agosto 2019, ha lamentato che nel liquidarle la pensione erano stati trascurati alcuni periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina in ruolo quale docente, il c.d. pre-ruolo. Ha domandato il computo del periodo di supplenze svolte tra il 1996 e il 1999 e la conseguente riliquidazione della pensione.
L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che i periodi lavorativi andrebbero accertati dinanzi al giudice del rapporto di lavoro, e ha rilevato che incombeva sull’amministrazione l’onere di certificare i periodi ulteriori. Il Ministero ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Dopo rinvii e un’ordinanza istruttoria, la ricorrente ha rinunciato al capo relativo alla contribuzione del 1978 e circoscritto la pretesa al periodo 1996-1999.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’INPS, rilevando che è indubbia l’esistenza di un rapporto di lavoro in relazione ai periodi dei quali la ricorrente rivendica il computo.
Nel merito, dallo stato matricolare completo prodotto dall’Ufficio scolastico regionale è risultato confermato che nell’arco temporale considerato la ricorrente ha svolto diciannove supplenze brevi. Le risultanze del documento collimano sostanzialmente con l’autocertificazione depositata dalla ricorrente, con l’unica differenza di una maggiore segmentazione di supplenze non aventi soluzione di continuità tra loro.
Trattandosi costantemente di supplenze in scuole statali, la Corte ha ritenuto indubbio l’effettivo versamento della relativa contribuzione previdenziale. Ha quindi computato in favore della ricorrente i singoli periodi lavorati, indicandoli analiticamente nel dispositivo.
Dal computo di tali periodi discende il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento dei maggiori ratei maturati dal 1° settembre 2019, oltre agli interessi legali o, se eccedenti, alla rivalutazione monetaria, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo.
Quanto alle spese, la rinuncia a un capo della pretesa originaria ha comportato una parziale soccombenza reciproca, giustificando la compensazione per un quarto delle spese tra la ricorrente e il Ministero, con condanna di quest’ultimo ai residui tre quarti, liquidati in 3.000 euro, oltre accessori, e distrazione in favore del difensore antistatario. La circostanza che la prova del diritto sia stata offerta solo nel corso del giudizio ha giustificato l’integrale compensazione delle spese tra la ricorrente e l’INPS.
Nota della Redazione
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