Definizione agevolata e condanna alle spese di giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 62 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di definizione del giudizio di responsabilità contabile con il rito abbreviato di cui all’art. 130 c.g.c., il Collegio che dichiara definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. deve provvedere anche sulle spese di giudizio. Esse vanno poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, allorché dagli elementi probatori in atti risulti con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La definizione agevolata, pertanto, non esonera il convenuto dal pagamento delle spese, che il Collegio liquida come in dispositivo.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto contestando un danno all’immagine di euro 20.000 arrecato alla Regione Lombardia. La pretesa riguardava rimborsi illegittimi — a valere sulle risorse erogate dalla Regione per il funzionamento dei gruppi consiliari — relativi a spese non riconducibili agli scopi istituzionali, percepiti negli anni 2010-2012 nella qualità di diretto beneficiario e di consigliere regionale all’interno di un gruppo consiliare.

La pretesa si fondava anche su una sentenza penale in giudicato per peculato sui fatti contestati. Il convenuto si è costituito chiedendo, in via preliminare, l’ammissione al rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., con proposta di pagamento pari a euro 10.000. La Procura ha espresso parere favorevole sia sull’an sia sul quantum.

La Motivazione della Corte

Con decreto del 21.2.2025 il Collegio ha accolto, su consenso delle parti, l’istanza di definizione agevolata, fissando un termine di trenta giorni per il deposito dell’avvenuto saldo dell’importo di euro 10.000, da intendersi onnicomprensivo, a favore della Regione Lombardia.

Il convenuto ha effettuato e comprovato il pagamento nei termini prefissati. Nell’udienza camerale la Procura non si è opposta alla definizione, insistendo però per la condanna alle spese di lite.

Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. Sulla scorta della medesima norma, ha provveduto anche sulle spese di giudizio, liquidandole come in dispositivo.

Le spese sono state poste a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente, in coerenza con la giurisprudenza costante della Sezione (Sezione Lombardia n. 127/2022). Dagli elementi probatori in atti, infatti, risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Il giudizio è stato pertanto dichiarato definito ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 93,10.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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